Contributi figurativi Inps: riposi giornalieri, come farli accreditare
Contributi figurativi Inps: il caso dei riposi giornalieri. Cosa sono, quando e per chi valgono e soprattutto come è possibile chiedere l’accredito.
Riposi giornalieri e contributi figurativi: come funziona l’ accredito
Cosa sono i contributi figurativi? Si tratta di un argomento di cui abbiamo parlato più volte spiegando come si utilizzano per la pensione. In particolare di seguito affronteremo l’ argomento dei riposi giornalieri con una serie di informazioni utili ai lavoratori ed alle lavoratrici.
Come si legge dal sito Inps si tratta dei “ contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi. Essi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell’ attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva. Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo. I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d’ ufficio, cioè automaticamente”.
Contributi figurativi Inps, riposi giornalieri tra i casi di accredito su richiesta
I contributi figurativi Inps possono essere accreditati d’ufficio o su domanda. Per quanto riguarda i primi non serve alcuna richiesta specifica. I riposi giornalieri rientrano nei casi di accredito su richiesta. Altri casi di accredito su richiesta sono: il servizio militare, malattia e infortunio, donazione sangue. O ancora congedo per maternità durante il rapporto di lavoro, maternità, congedo parentale, congedo per motivi familiari gravi, riposo giornaliero. E infine assenza dal lavoro per motivi di malattia del bambino, permessi retribuiti Legge 104, congedo straordinario.
Contributi figurativi Inps, il dettaglio
Entriamo ora nel dettaglio dei contributi figurativi per riposi giornalieri. Partiamo dai riposi riservati alla madre. Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore a sei ore. Tali periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Possono valere anche per il padre solo a determinate condizioni, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre. In alternativa alla madre dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Infine in caso di morte o di grave infermità della madre.
Specifichiamo inoltre che in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. In caso di adozioni o affidamento il tutto vale nel corso del primo anno dall’ ingresso del minore nella famiglia.
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