Spesso affrontiamo argomenti di grande interesse per i lavoratori: per esempio può un lavoratore in malattia trasferirsi all’estero? Che conseguenze può avere una scelta del genere ai fini dell’indennità di malattia? Per chiarire alcuni aspetti e fornire risposte a queste domande l’Inps ha diramato il messaggio n. 4271 in data 16 novembre 2018. Oggetto del messaggio: corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE.
Indennità di malattia, autorizzazione da ASL o Inps
Premessa fondamentale del documento Inps riguarda la libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi dell’Unione Europea compresa l’intera normativa prodotta negli anni per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. E non è la prima volta che l’Inps emana indicazioni circa il trasferimento all’estero del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia. Infatti la circolare n. 192/1996 spiega che l’indennità di malattia è subordinata al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, dalla ASL o dall’Inps.
Indennità di malattia, risposta a dubbi dei lavoratori
Il contenuto dell’ultimo messaggio intende fare chiarezza alla luce dei vari dubbi sottoposti sotto forma di domande all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In sostanza resta immutata la possibilità di trasferimento all’estero a condizione di avere il via libera che salvaguardi la possibilità di escludere tramite, una valutazione medico legale, rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento. Nonché per evitare maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto e quindi della collettività.
Indennità di malattia, tutto quello che c’è da sapere in caso di trasferimento
Prima domanda: cosa succede in caso di trasferimento non autorizzato o che avviene nonostante il parere negativo dell’INPS? Verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica. Tale possibilità è prevista dalla normativa vigente per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.
Cosa deve fare un lavoratore prima di trasferirsi all’estero in un Paese dell’Unione Europea? Dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. A quel punto la struttura competente provvederà a convocare il prima possibile il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro e sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero.
Una volta effettuata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al presente messaggio (allegato n. 1). Qui la versione integrale del messaggio n. 4271 del 16-11-2018 scaricabile in versione pdf.
Indennità di malattia, per trasferimento in Paesi extra UE
Infine si fa presente che proprio in occasione della visita il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali. Invece in caso di trasferimento in Paesi che non rientrino nell’Unione Europea si fa riferimento alle indicazioni contenute nella circolare n. 192 del 1996 in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.
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