Ufficiale giudiziario per bollo auto, quando bussa a casa
Non è stato pagato il bollo auto e ci si è accorti di questa omissione troppo tardi. Tuttavia al momento non è ancora arrivato nulla, pertanto, qualora dovessero passare 3 anni, il debito non sarebbe più dovuto perché cadrebbe in prescrizione. Altrimenti la Regione o l’Agenzia delle Entrate (quest’ultima nel caso delle Regioni a Statuto Speciale) iscrive a ruolo l’imposta non pagata e incarica la Riscossione a procedere all’esecuzione forzata, preceduta sempre tramite la notifica della cartella di pagamento. I tempi di prescrizione non partono dall’iscrizione a ruolo, poiché il contribuente debitore non è ancora a conoscenza della cosa, ma dalla notifica della cartella di pagamento.
Bollo auto: mancato pagamento, come arriva la cartella
Con il mancato pagamento del bollo auto, la cartella esattoriale può arrivare tramite raccomandata A/R o via PEC, ovvero via Posta Elettronica Certificata per chi ha una casella attiva. Altrimenti è possibile ricevere una visita dell’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo è infatti un ruolo giuridico incarico alle notificazioni, all’esecuzione e ai protesti. E pertanto anche alla procedura di esecuzione forzata del debito non riscosso.
Pagamento bollo auto evaso: la procedura
Una volta ricevuta la notifica il debitore avrà 60 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Le alternative sono due: o paga il debito; oppure si oppone, contestando la richiesta del pagamento e seguendo una procedura che segue delle fasi e dei tempi ben precisi. Durante questo lasso di tempo il contribuente in debito può continuare a circolare con la sua auto. Questa cosa invece non può accadere in caso di applicazione del fermo amministrativo del veicolo (fatte alcune eccezioni).
La comunicazione del fermo amministrativo segue la stessa procedura della notifica di pagamento e si segnala in anticipo tramite apposito preavviso, per mezzo del quale il contribuente ha facoltà di sanare il debito oppure effettuare ricorso.
In ogni caso, superati i tempi, nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a fare opposizione contestando la richiesta di pagamento o a saldare il pagamento, può attendersi l’arrivo dell’ufficiale giudiziario preposto all’esecuzione forzata in ogni momento.