Obbligo e differenza tipologie Fattura elettronica
Il 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo della fattura elettronica per aziende e privati che operano in contesti B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer). Come si può intuire, il primo campo si riferisce alle relazioni tra professionisti e imprese con partita Iva. Il secondo, invece, riguarda le relazioni commerciali con i consumatori, pertanto con soggetti non dotati di Partita Iva, bensì di codice fiscale, dato che è da inserire in fattura.
Fattura elettronica B2B e B2C: come si fa
Infatti la fattura elettronica B2B e B2C è pressoché similare, fatta eccezione per i dati da inserire nel file XML da inviare poi al Sistema Di Interscambio. Le istruzioni di compilazione e le norme a riguardo sono consultabili sul provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018.
Per le informazioni di carattere generale va ricordato che sulla fattura elettronica andranno inseriti il numero di partita Iva e il Codice Univoco, vale a dire un codice identificativo alfanumerico composto da 7 caratteri, diverso per ogni partita Iva, che servirà a identificare il soggetto ricevente la fattura digitale. Per quanto riguarda la fattura elettronica B2C, a differenza di quella B2B, bisognerà indicare solo il codice fiscale. Questo perché il destinatario di questa ricevuta è un soggetto privo di partita Iva e identificabile per l’appunto tramite codice fiscale.
Come riporta InfoCert, ci saranno differenze tra il processo B2B e B2C rispetto a quello PA. Infatti chi riceve la fattura elettronica non avrà più la possibilità di accettare o rifiutare il documento. “Pertanto, scompaiono le ricevute di Accettazione, Rifiuto e Decorsi Termini e i rispettivi flussi di notifica”. Altra novità da considerare è che nel caso in cui il Sistema di Interscambio non riesca a inoltrare la fattura al destinatario, sarà certificata l’avvenuta trasmissione della fattura e parimenti sarà attestata anche l’impossibilità di recapito della stessa.
Fattura elettronica: i tempi di invio
Problemi potrebbero verificarsi all’inizio del nuovo regime, vista la poca abitudine. Va infatti detto che l’invio della fattura elettronica va fatto in tempi piuttosto ristretti, rispondendo così alle norme generali riguardanti l’emissione della fattura. In questo contesto è entrato nel merito il DL fiscale n. 119/2018, ammorbidendo i requisiti relativi alle tempistiche e alle eventuali sanzioni. Infatti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 l’invio tardivo della fattura non determinerà sanzioni di alcuna sorta, o al massimo comporterà sanzioni ridotte. Dal 1° luglio 2019, invece, l’emissione potrà differire massimo 10 giorni dall’effettuazione, ma entrambe le date sono comunque da comunicare.
Esonero fatturazione digitale: privati e aziende, cosa cambia
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 non saranno dunque applicate sanzioni per l’omessa fatturazione, ma a condizione che l’emissione avvenga entro la scadenza per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è stata effettuata l’operazione.