Bollo auto 2018: prescrizione scaduta, ingiunzione pagamento è nulla

Con un comunicato stampa l’Aduc chiarisce sul bollo auto e sui tempi di prescrizione. Ecco quando l’ingiunzione di pagamento risulta nulla.

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Bollo auto 2018: prescrizione scaduta, ingiunzione pagamento è nulla

Ingiunzione pagamento bollo auto con prescrizione


Quando i tempi di prescrizione del bollo auto scadono, l’ingiunzione di pagamento risulta nulla. A stabilirlo è la Commissione tributaria provinciale di Torino, che ha emesso una sentenza in opposizione alle pretese della Regione Piemonte. La quale, tramite la società di riscossione Soris, continua a inviare ingiunzioni di pagamento per il bollo auto anche quando il termine di prescrizione triennale è scaduto. E a nulla vale una legge interna alla Regione – che di fatto risulta “incostituzionale”, secondo Aduc – che estende il periodo di prescrizione a 5 anni. Perché a valere è la normativa nazionale, che prevede la prescrizione triennale del bollo auto.

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Infatti, come riporta il Decreto Legge n. 953/1982 all’articolo 5, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche dovute “si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. E “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. L’equazione è dunque semplice: la Regione può esercitare il diritto al pagamento del bollo auto non dovuto solo entro il termine dei 3 anni. Facendo un pratico esempio, relativamente al bollo auto 2018, la Regione potrà pretendere il pagamento dell’imposta dovuta ma non versata solo entro il 31 dicembre 2021, e non oltre questa data, perché a partire dal 1° gennaio 2022 scade la prescrizione.

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Come scrive il vicepresidente Aduc Pietro Moretti nel comunicato stampa, la Corte Costituzionale ha già stabilito che bisogna fare riferimento alla normativa nazionale, perché è quella che fa legge. Ma allora perché la Regione Piemonte continua a pretendere i pagamenti anche dopo il terzo anno? “La risposta è facile: per ogni cittadino che fa ricorso alla Commissione tributaria, altri dieci pagano senza opporsi”. Pertanto l’invito finale, rivolto ai cittadini che ricevono ingiunzioni di pagamento o avvisi di accertamento per bolli caduti in prescrizione, è quello di “fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione presso la Commissione tributaria provinciale”. Inoltre “si consiglia anche di fare un esposto alla Procura della Corte dei Conti della propria Regione”.

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