Prescrizione contributi Inps non restituiti dall’ Inps
Ruoli professionali, errori commessi in buona fede e versamento dei contributi Inps: può accadere che questi ultimi non vengano restituiti, che i termini di prescrizione siano scaduti e che sia decisamente più difficile farseli riconoscere. La casistica è particolare ma sulla restituzione dei contributi Inps la giurisprudenza si è pronunciata sovente. Precisando che i contributi Inps versati ma che non hanno maturato il diritto alla pensione non possono essere restituiti, cosa succede quando un lavoratore versa i contributi, ma per un suo errore, in buona fede, non possono più essere trasferiti, cumulati e in conclusione restituiti?
Contributi Inps: tempi di prescrizione
Facendo riferimento alla Legge 335/1995 (articolo 3, commi 9-10) si legge che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini” che adesso andremo a indicare.
- 10 anni: contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, contributo di solidarietà compreso. A partire dal 1° gennaio 1996 il termine è ridotto a 5 anni salvo i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- 5 anni: per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Inoltre i termini di prescrizione sopraccitati “si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
Contributi Inps versati ma non riconosciuti: come funziona
Rispondendo alla domanda di un lettore, La Legge Per Tutti ha ricordato alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di contributi previdenziali. E ha ricordato che il socio amministratore di una Srl è obbligato a iscriversi alla Gestione Commercianti se per la società svolge attivamente un lavoro abituale e prevalente; oppure alla Gestione Separata in caso svolga semplicemente l’attività di amministratore. Tuttavia nel momento in cui il soggetto è il socio unico della società, egli è tenuto iscriversi alla Gestione Separata.
In parole povere non può essere dipendente di se stesso, per via del conflitto di interessi che scaturisce da questa posizione. Un parente del soggetto in questione, tuttavia, aveva inquadrato la propria posizione nel primo caso, versando contributi che alla fine non sono stati riconosciuti per via dell’errore. Il trasferimento dei contributi sarebbe permesso solo per quelli degli ultimi 5 anni visto che quelli precedenti sono caduti in prescrizione.
“I contributi prescritti non potrebbero essere versati nella nuova gestione, per intervenuta prescrizione”, scrive l’avvocato Salvatore Cirilla. Solo riuscendo a dimostrare che per i tempi di prescrizione è avvenuta sospensione o interruzione nel corso degli anni “sarebbe possibile presentare ricorso amministrativo”. In tal caso sarebbe possibile accettare quanto è riconosciuto inizialmente. Pur comunicando che la propria accettazione non sia normale acquiescenza che preclude ogni altro diritto percepibile. E quindi anche la rinuncia all’eventuale futuro riconoscimento dei contributi già versati. Si ricorda infine che i tempi di prescrizione partono dal momento in cui i contributi sono stati effettivamente versati.