Tfr e liquidazione: riduzione stipendio in busta paga è ammessa

Ultime notizie su Tfr e liquidazione: la Consulta ha definitivamente legittimato la trattenuta del 2,5% applicata dall’Inps sul Tfr dei dipendenti pubblici

Tfr e liquidazione riduzione stipendio
Tfr e liquidazione: riduzione stipendio in busta paga è ammessa

Busta paga, si alla riduzione dello stipendio


Il metodo di calcolo del Tfr per i lavoratori dipendenti pubblici assunti a partire dal 1° gennaio 2001 è legittimo. Inoltre, non viola nessun principio costituzionale. A stabilirlo la Consulta con la sentenza n. 213/2018, pronunciatasi su interpello del Tribunale di Perugia.

Quest’ ultimo aveva sollevato una questione di possibile disparità di trattamento tra dipendenti che percepivano il Tfs e quelli sotto regime di Tfr. Il nodo era nell’applicazione da parte dell’Inps della trattenuta del 2,5% sul Tfr dei dipendenti pubblici. La Consulta ha stabilito che la disparità di trattamento sussisterebbe proprio senza quella trattenuta.

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La chiave di discussione è da trovarsi nella Legge n. 448/1998: qui, all’articolo 26, come riporta PensioniOggi, si stabiliva il criterio per il quale per i dipendenti pubblici in regime di Tfr “come base imponibile ai fini fiscali e previdenziali e del Tfr si debba scomputare dalla retribuzione lorda una somma pari al soppresso contributo del 2,5% gravante sul lavoratore”. Tale disciplina è stata poi legiferata dal Dpcm del 20 dicembre 1999: qui si legge che “ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio […] al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva”.

Inoltre, al fine di garantire la parità di trattamento sotto l’aspetto della retribuzione netta complessiva e di quella utile a fini previdenziali, “la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto”.

Secondo il Tribunale di Perugia, quanto sopra riportato andava a violare l’articolo 36 della Costituzione Italiana. Esso recita: “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

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La Corte Costituzionale ha rigettato la violazione sopra indicata. Quindi, ha stabilito che senza quella trattenuta si verrebbe a creare la disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti in regime di Tfr e quelli in regime di Tfs. Con i primi che sarebbero più avvantaggiati sotto l’aspetto della retribuzione netta. La disparità viene meno anche sotto l’aspetto previdenziale, stando a quanto riportato dal Dpcm del 20 dicembre 1999. Più precisamente, viene meno nella parte in cui si indica un recupero pari alla riduzione tramite relativo incremento figurativo ai fini previdenziali e all’applicazione delle norme sul Tfr.

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