Personale Ata e docenti 2018: ferie, quando non si perde la giornata pagata
Ferie pagate personale Ata e docenti
In generale, spetta ai prefetti la decisione di interrompere per un certo periodo lo svolgimento del servizio scolastico per motivi sanitari oppure per motivi legati all’ ordine pubblico e alla sicurezza. Nel periodo invernale, dunque, capita che le scuole siano chiuse su disposizione delle autorità a causa del forte maltempo. Tale decisione ha un effetto sulle ferie dei lavoratori della scuola? I giorni di chiusura o di sospensione delle attività vanno recuperati?
Personale Ata: differenza tra sospensione e chiusura
Nel caso di sospensione delle attività solo il Personale Ata deve recarsi a scuola a differenza dei docenti – a meno che non ci siano collegi, consigli di classe o altri impegni simili – e degli studenti. Ciò perché i periodi di sospensione delle attività sono paragonabili a quelli immediatamente successivi alle festività natalizie o di Pasqua. In pratica, l’ istituto deve garantire tutte le attività a esclusione di quella didattica. Quindi, l’ assenza nel periodo di sospensione dovrà essere giustificata dai lavoratori ausiliari.
Diverso il caso di chiusura della scuola che interviene anche per semplici interventi di manutenzione non solo per forza maggiore. Infatti in tal caso anche il Personale Ata sarà esonerato dal recarsi a scuola. Insomma, le assenze in caso di sospensione non devono essere giustificate e non possono essere oggetto di recupero. Detto questo, è chiaro che i giorni di ferie nel periodo di chiusura della scuola non devono essere conteggiate.
Personale Ata: permessi e recuperi
Può capitare che le autorità locali non prescrivano alcuna sospensione o chiusura nonostante il forte maltempo. Se le condizioni atmosferiche impediscono ai lavoratori di recarsi a scuola in un giorno che a livello formale è comunque di normale attività scolastica vanno applicate le condizioni che regolano i giorni di permesso e le ferie. Tuttavia, sul fronte dei recuperi, i giorni persi per cause di forza maggiore non vanno recuperati e l’ anno scolastico resta valido anche se non arriva a 200 giorni effettivi di lezione.