Rimborso buoni fruttiferi P e Q, quando è uguale
I titolari di buoni fruttiferi postali sottoscritti negli anni Settanta-Ottanta si trovano spesso costretti a ricorrere ad assistenza legale nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Il rimborso degli interessi dimezzato sui buoni, che contrasta le aspettative dei clienti in buona fede, i quali si aspettano invece una corresponsione maggiore degli interessi.
Il problema è generato dal decreto ministeriale del 1986, che ha di fatto autorizzato il dimezzamento degli interessi. La pubblicazione del suddetto decreto in Gazzetta Ufficiale non è tuttavia una prova che consente la legittimità dell’azione da parte di Poste Italiane.
Poste Italiane: buoni fruttiferi e interessi dimezzati
La giurisprudenza si è pronunciata più volte sull’argomento, con la Corte di Cassazione che ha stabilito in diverse sentenze come la ragione fosse da parte dei titolari dei buoni e non di Poste. A fare fede, infatti, è quanto scritto sul retro dei buoni. E nessun decreto ministeriale può contraddire questo fatto. La modifica di quel tempo, infatti, è stata fatta unilateralmente, senza che i diretti interessati (i titolari dei buoni) ne venissero messi a opportuna conoscenza.
La sorpresa arriva dunque al momento della riscossione, quando il rimborso è decisamente inferiore alle aspettative. C’è chi accetta, nonostante la delusione, e chi ricorre per vie legali. Con un esito spesso positivo per la sua causa e la ricezione di quanto dovuto. Ovvero il 100% della somma spettante, anziché una somma che oscilla (di media) tra il 47 e il 52% di quanto effettivamente dovuto.
Buoni fruttiferi di Poste Italiane: vale quanto scritto sul retro
Con la sentenza n. 13979 la Corte di Cassazione si è già espressa in merito, dando ragione ai titolari dei buoni, in quanto doveva fare fede quanto scritto sul retro. Il concetto chiave sta proprio nel meccanismo della emissione dei buoni fruttiferi in serie e nel fatto che le condizioni per le quali si è sottoscritto un buono non possano mutare nel corso del tempo.
Fondamentale anche una sentenza del 9 settembre 2016 espressa dal Tribunale di Cassino e citata da Euroconsumatori. Infatti, in questa si stabiliva che “gli interessi sui buoni fruttiferi devono essere calcolati a pieno rendimento in conformità alle condizioni riportate sul retro dei buoni senza che successive modifiche possano avere effetti retroattivi”.
Buoni fruttiferi di Poste Italiane: Serie P/Q e rimborso
A tal proposito è da sottolineare una recente vittoria dell’associazione Codice che ha tutelato 3 risparmiatori di Ferentino. Il cavillo stava nell’uniformità dei buoni postali della Serie P (terminata nel 1984 e quindi antecedentemente al DM succitato) con quelli della Serie Q.
Con conseguenze dirette sui rimborsi dei buoni della Serie P emessi dopo il Decreto Ministeriale. Come ha spiegato l’avvocato Gianmarco Florenzani, “l’errore è stato quello di continuare post Decreto a vendere buoni serie P e non era giusto che a rimetterci fossero i consumatori che legittimamente hanno acquistato un prodotto finanziario” le cui condizioni originali riconoscevano un altro tipo di interesse.
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