Bolletta luce, gas cartacea: costi aggiuntivi sono vietati
Costi aggiuntivi in bolletta vietati, la sentenza
Dopo avervi informato del cambio sui termini di prescrizione delle bollette del gas a partire dal 1° gennaio 2019 oggi parliamo dei costi aggiuntivi in bolletta. Bolletta luce, gas: la norma stabilisce il divieto di prevedere un sovrapprezzo per l’ invio delle bollette in formato cartaceo. Il compito di vigilare sul comportamento delle società operanti sul mercato è dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). In base al comma 8 dell’ articolo 9 del Decreto Legislativo del 4 luglio 2014 n. 102. Cosa dice il testo della legge? L’ Autorità per l’ energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’ accesso ai dati relativi ai loro consumi”.
In più viene si specifica che “ nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII)”.
Bolletta luce gas cartacea, cosa succede in caso di violazione?
Per chi viola quanto previsto dalla normativa esistono precise disposizioni relativamente alle sanzioni. “ L’ impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l’ accesso ai dati relativi ai consumi è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione“. Questo secondo quanto previsto dal comma 12 dell’ articolo 16 Decreto Legislativo N. 102/2014.
Bolletta luce e gas, l’ esempio di alcune contestazioni
Sulla base di questo l’ ARERA ha in corso una serie di provvedimenti sia di natura sanzionatoria che prescrittiva nei confronti di varie società energetiche. Alcuni casi riguardano ad esempio società quali A2A e Dolomiti Energia. Il principio contestato è la “ lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici”.
Nel caso di Dolomiti Energia la contestazione riguarda il costo aggiuntivo di 1 euro per ogni bolletta cartacea prevista in varie offerte di elettricità e gas. Nel provvedimento inviato si legge: “La società risulta inadempiente al divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture“. Mentre nelle battute finali viene riportata la conclusione in base alla quale “ gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio (…) di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi”.
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