Visita fiscale Inps ed esonero certificato medico, quando si può evitare

Nei riguardi della visita fiscale Inps quando si può evitare il certificato medico? A far discutere una recente sentenza della Cassazione.

Visita fiscale Inps ed esonero certificato
Visita fiscale Inps ed esonero certificato medico, quando si può evitare

Esonero certificato visita fiscale Inps, quando non si manda


I lavoratori assenti per malattia sono soggetti a visita fiscale Inps. Questa parte dal momento in cui il medico di base invia il certificato medico introduttivo all’Istituto di previdenza. In contemporanea, il lavoratore dovrà avvisare il proprio datore dell’assenza. Quando il certificato è trasmesso all’Inps, il lavoratore deve conoscere il numero di protocollo assegnato. A questo punto, ovvero sin dal primo giorno di malattia e per tutta la durata della prognosi, il lavoratore può essere soggetto a visita fiscale Inps, anche durante weekend e giorni festivi, e anche due volte nello stesso giorno. Ma solo ed esclusivamente nelle fasce orarie di reperibilità (9-13 e 15-18 per i dipendenti pubblici; 10-12 e 17-19 per i dipendenti privati).

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Visita fiscale Inps ed esonero certificato medico: quando

Il certificato medico è invero obbligatorio per un lavoratore che si assenta dalla malattia. Tuttavia, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’argomento, valutando il ricorso di Poste Italiane effettuato nei confronti di un postino che si era assentato un giorno dal posto di lavoro, ma giustificando solo un paio d’ore per una visita ambulatoriale e non presentando dunque alcun certificato di malattia.

Ebbene, la Cassazione ha respinto tale ricorso, avendo stabilito che la condotta assunta dal portalettere non rientrasse “nell’ipotesi di simulazione della malattia”; né tantomeno di “altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio in assenza della prova della simulazione”. Aveva dunque avuto ragione la Corte d’Appello di Milano nell’escludere “che la produzione di documentazione medica insufficiente ad attestare l’esistenza della malattia fosse sufficiente a dimostrare la simulazione della malattia stessa”. Inoltre, il comportamento contestato del postino non è risultato riconducibile a nessun altra ipotesi che potesse essere sanzionata con la sospensione dal servizio.

La Cassazione ha pertanto precisato che l’assenza di una giornata nella quale siano state giustificate solo alcune ore, non sia un fattore di gravità tale da sanzionare il lavoratore con la sospensione del servizio. Anche considerando che “la norma collettiva indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l’assenza arbitraria per 3/6 giorni lavorativi”. E quanto valutato dalla Cassazione non è stato proprio un caso del genere.

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