Risarcimento danni morali per minacce o ingiuria: la differenza

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Risarcimento danni morali per minacce o ingiuria: la differenza

Una interessante differenza di tipo terminologico, su cui è opportuno fare un po’ di chiarezza – data anche la mole di fatti di cronaca in proposito – è quella tra tra minaccia ed ingiuria. Essi sono entrambi illeciti, però, per effetto di una recente modifica della normativa penalistica, oggi sono concetti da tener bene distinti. Vediamo di seguito più nello specifico che cosa intendiamo con questa differenza, anche sul piano del risarcimento dei danni morali.

Depenalizzazione del reato di ingiuria

Nel 2016, un decreto del Governo Renzi ha fatto sì che l’ingiuria oggi non sia più un reato. Ovvero tale illecito permane sul piano meramente civilistico. In conseguenza di ciò, il danneggiato potrà richiedere il solo risarcimento dei danni morali entro 5 anni dalla commissione del fatto illecito; in caso di vittoria della causa civile e condanna al risarcimento danni, sarà anche applicata – a carico del danneggiante – la sanzione pecuniaria della multa (da pagarsi alla Cassa statale delle Ammende).

Tutela penale se oltre all’ingiuria, c’è la minaccia

L’attuale impianto normativo però consente margini di tutela anche penalistica per il danneggiato. Questo se, insieme all’illecito dell’ingiuria, è consumato anche il reato di minacce. Tale illecito infatti permane nell’elenco del codice penale e, per esso, sarà competente il giudice penale. La questione, ovviamente, ha meritato chiarimenti da parte della giurisprudenza, dalla Cassazione in primis. Il supremo giudice ha recentemente affermato che, se insieme all’offesa, sono anche dette frasi minacciose verso l’ingiuriato, si palesano profili di responsabilità penale. Ovviamente i giudici hanno dovuto analizzare caso per caso, in base allo specifica frase o frasi utilizzate dal danneggiante.

La giurisprudenza ha chiarito inoltre che, siccome la minaccia è un reato di pericolo, occorre che la minaccia – in base alle circostanze concrete – sia idonea a cagionare oggettivi effetti intimidatori sul soggetto passivo. Ciò  quindi a prescindere del verificarsi di un vero e proprio turbamento psichico sulla vittima.

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Risarcimento danni morali per ingiuria e diffamazione: come si deve comportare il soggetto passivo

Qualche specifica considerazione merita la vittima di tali illeciti, sul piano delle azioni che può intraprendere per tutelarsi. In caso di mera ingiuria, il soggetto passivo non dovrà recarsi dai Carabinieri o alla Procura della Repubblica. Bensì dovrà servirsi di un avvocato che intenti una causa civile per il risarcimento del danno morale.  Cui potrà aggiungersi una multa oscillante dai 200 ai 12.000 euro, nel caso il giudice civile ravvisi l’illecito di ingiuria.

La casistica giurisprudenziale ci illumina sul fatto che l’ingiuria è accompagnata molto spesso dal reato di minaccia. Pertanto, il giudice penale laddove gli sia presentata querela, dovrà stralciare l’ingiuria e perseguire solo la minaccia. Il risultato sarà avere due iter giudiziari differenti: uno civilistico per l’ingiuria e uno penalistico per la minaccia.

In conclusione, è chiaro come oggi – alla luce della recente depenalizzazione di taluni illeciti – vi siano circostanze in cui è di fondamentale importanza, per il giudice, analizzare se ricorrono i presupposti della sola ingiuria o anche della minaccia. Ciò perché l’ordinamento prevede iter giudiziari differenti e specifici, i quali conducono a esiti, anche e soprattutto sanzionatori, molto diversi tra loro.

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