Fattura elettronica 2019: conservazione ed esonero, il chiarimento

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:03 Autore: Giuseppe Spadaro

Fattura elettronica 2019: chiarimento da da parte dell’Agenzia delle Entrate per la conservazione delle stesse da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo.

Fattura elettronica 2019 conservazione ed esonero, il chiarimento
Fattura elettronica 2019: conservazione ed esonero, il chiarimento

Conservazione fattura elettronica 2019, cos’è


La fatturazione elettronica 2019 partirà dal 1° gennaio 2019: l’ obbligo tuttavia non sarà immediatamente applicabile a tutti i soggetti fiscali. Infatti per alcune categorie ci sarà un esonero dall’ obbligo. Vedremo a breve quali saranno le categorie escluse dal vincolo di fatturazione elettronica e quali i criteri da tenere presente. Secondo le stime del Sole 24 Ore che abbiamo riportato in questo nostro articolo solo la metà delle partite Iva attualmente operative sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Dal prossimo anno scatterà l’obbligatorietà di fattura elettronica tra privati che operano in ambito B2B e B2C.

Fattura elettronica 2019: i soggetti esonerati

Quali sono le categorie escluse dall’ obbligo di fatturazione elettronica? Gli operatori sanitari, i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario e vecchi minimi (a partire dal 2019 la nuova soglia di accesso dovrebbe raggiungere i 65 mila euro), esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali (obbligo rinviato al 1° luglio 2019 per i grandi operatori e al 1° gennaio 2020 per tutti gli altri), gli agricoltori in regime speciale, le imprese che operano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti.

Fattura elettronica 2019: il chiarimento su conservazione fatture

Oltre al discorso dei soggetti esonerati dall’ obbligo c’è un altro tema su cui recentemente l’ Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza. Stando a quanto dichiarato dall’ Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2019 chi opera nel cosiddetto regime dei minimi o con regime forfettario è tenuto alla conservazione della fatturazione elettronica solo se il soggetto comunica a chi rilascia la fattura o al prestatore l’indirizzo di posta PEC o il codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Ricapitolando ci saranno da inizio 2019 due possibili opzioni. Conservazione analogica nel caso di mancata comunicazione dell’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) al quale il Sistema di Interscambio dovrà indirizzare le fatture d’acquisto emesse nei confronti di minimi e forfettari. Oppure nel secondo caso l’ archiviazione digitale nel caso di avvenuta comunicazione della PEC o del codice destinatario.

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L'autore: Giuseppe Spadaro

Direttore Responsabile di Termometro Politico. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti (Tessera n. 149305) Nato a Barletta, mi sono laureato in Comunicazione Politica e Sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Da sempre interessato ai temi sociali e politici ho trasformato la mia passione per la scrittura (e la lettura) nel mio mestiere che coltivo insieme all'amore per il mare e alla musica.
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