Domicilio o residenza per congedo straordinario Legge 104
Per usufruire del congedo straordinario retribuito con Legge 104 occorre rispettare alcuni requisiti richiesti. Tra questi c’è anche la convivenza con il soggetto da assistere, a meno che non si sia genitori dello stesso. Ma cosa s’intende esattamente per convivenza? Basta essere domiciliati oppure bisogna cambiare la residenza, qualora si abiti in un altro posto? Andiamo a rispondere prendendo spunto dalla normativa di riferimento.
Congedo straordinario retribuito: il requisito della convivenza
Come spiega bene l’Inps il requisito della convivenza per ottenere il congedo straordinario retribuito con Legge 104 è imprescindibile per tutte le categorie di beneficiari, elencati in ordine prioritario. Tale requisito, invece, non sussiste nel caso in cui il congedo spetti al padre o alla madre nel caso in cui il coniuge convivente con il disabile sia mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti.
Congedo straordinario retribuito con Legge 104: convivenza e residenza
Sulla convivenza è intervenuto l’Inps con due messaggi in particolare. Il messaggio n. 6512/2010 e la circolare n. 32/2012 (punto 6). Due comunicazioni sintetizzate nella guida Inps disponibile sul sito dell’Istituto. Qui si legge che il requisito della convivenza risulta necessario nel caso in cui a richiedere il congedo siano i seguenti soggetti.
- Coniuge / Parte dell’unione civile;
- Figli;
- Fratelli e sorelle;
- Parenti e affini entro il terzo grado.
Inoltre si specifica che “per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ.”. Per l’accertamento di questo requisito, è ritenuta condizione sufficiente anche la residenza nello stesso stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno, o per meglio dire, appartamento.
Congedo straordinario retribuito: residenza e dimora temporanea
Sempre nella circolare Inps n. 32/2012 si fa riferimento anche alla dimora temporanea, altro riferimento legato al requisito della convivenza. “Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile”. Infine l’Inps precisa che in alternativa è possibile “produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000”.
L’attestazione della dimora temporanea è certificata dall’iscrizione al registro della popolazione temporanea. È su questo che indica una dimora temporanea – cioè fissata nel tempo e quindi non definitiva – per motivi di studio, salute o lavoro.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER
PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM