Poste Italiane: buoni fruttiferi, rimborso totale al cointestatario
Poste Italiane: buoni fruttiferi, rimborso totale al cointestatario
Nuova vittoria per i cointestatari di buoni fruttiferi di Poste Italiane. Il Tribunale di Verona ha infatti accolto l’istanza di un socio di Adiconsum Verona relativamente a un episodio di riscossione dei buoni fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso. Il mancato rimborso era causato dal fatto che all’ufficio di Poste Italiane di Roveré Veronese dove si era presentato solo il cointestatario richiedente la riscossione del titolo. L’ufficio di Poste richiedeva però la presenza anche dell’altro cointestatario. Richiesta a cui è seguito il ricorso da parte del contitolare del buono che si è affidato così all’assistenza legale di Adiconsum.
Poste Italiane: buoni fruttiferi con pari facoltà di rimborso sono riscuotibili
Il Tribunale di Verona ha dunque sancito che i buoni fruttiferi di Poste Italiane cointestati possono essere riscossi dal solo cointestatario previa presentazione del titolo, senza che sia necessaria la presenza dell’altro titolare. Adiconsum aveva infatti sporto reclamo verso Poste Italiane presentando poi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario che ha accolto positivamente la richiesta del cointestatario del buono. Questo non è bastato, visto che in seguito Poste Italiane ha messo un assegno intestato ai due titolari del buono. Da qui il ricorso al Tribunale che ha ribadito quanto espresso dall’ABF dando ragione al cliente di Poste.
Soddisfatta l’avvocato che si è occupato del caso, Silvia Caucchioli. Non solo per la vittoria in sé, ma anche per il precedente che si è andato a creare. “Questa sentenza aiuterà l’associazione a risolvere quei tanti episodi di ostruzionismo da parte di Poste Italiane che nega il rimborso dei buoni al singolo cointestatario”, ha affermato.
Buoni fruttiferi PFR: rimborso senza eredi ammesso. La sentenza
Buoni fruttiferi di Poste Italiane: clausola PFR, a cosa serve
La legittimità del rimborso a un solo cointestatario del buono senza che sia necessaria la presenza dell’altro è data dalla clausola PFR (o CPFR), acronimo che sta per “(Con) Pari Facoltà di Rimborso”. E implica il fatto che ciascun intestatario dei buoni possa presentarsi all’ufficio postale e chiedere il rimborso senza che sia necessaria la presenza e il consenso degli altri aventi diritto. Una clausola fondamentale anche e soprattutto nel caso in cui uno dei cointestatari muoia e la titolarità del buono venga passata agli eredi.
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