La legge italiana tutela in modo primario alcuni diritti e, tra essi, rilievo assoluto occupa il diritto alla salute. Ciò significa che ogni individuo è protetto da un apparato normativo, sia civile che penale, contro episodi di violenza. Di seguito vedremo in che modo l’ordinamento giuridico tutela le persone contro gesti di violenza morale o psicologica, da tener ben distinta da quella fisica.
Che cos’è la violenza morale secondo la legge italiana. Come si differenzia dalla violenza fisica
La legge punisce due tipi diversi di violenza: fisica e morale. La prima è concretizzata in gesti di prevaricazione fisica di una persona verso la vittima. Quest’ultima pertanto, pur non essendo coartata sul piano della volontà, è sopraffatta sul piano fisico. Nel caso della violenza morale o psicologica, invece, la volontà della vittima è condizionata, in quanto la persona colpita dovrà necessariamente piegarsi alla volontà dell’altra persona, al fine di non dover subire il male ingiusto prospettato. La violenza fisica agisce invece sul piano delle forze: la volontà permane inalterata, però la vittima non può opporsi data la prevaricazione fisica dell’autore dell’illecito.
La tutela civilistica della vittima della violenza morale
Violenza morale nel diritto penale
L’ordinamento offre adeguata tutela anche sul profilo penalistico. Il legislatore ha infatti previsto che i casi di violenza morale o psicologica possono costituire reato e, in quanto il concetto di violenza morale è piuttosto ampio, ha inquadrato in proposito tre reati differenti. Tutti però sono accomunati dal prospettare alla vittima la possibilità di un male ingiusto. Vediamoli più nel dettaglio.
Minaccia, violenza privata e maltrattamenti come casi di violenza morale
La minaccia è un reato costituito, appunto, dal minacciare la vittima con un male ingiusto, ed è punito con la sanzione della multa. Pertanto se una persona ha subito intimidazioni psicologiche, come ad esempio la minaccia di utilizzare un’arma, per firmare un certo contratto per essa non conveniente, potrà fare querela oltre che richiedere il risarcimento danni in sede civile.
Il caso di violenza privata è concretizzato – secondo quanto previsto dal codice penale – da quelle condotte mirate a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa. In questi casi, la pena è detentiva. È evidente come anche in questa fattispecie, la volontà della vittima sia condizionata.
Un altro reato che ha come tratto fondamentale la violenza morale o psicologica, è quello di maltrattamenti. In base alla lettera del codice penale, il reato di maltrattamenti è dato da condotte mirate a maltrattare un familiare o convivente, una persona sottoposta ad autorità o affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. Anche qui sono previste pene detentive. La giurisprudenza è stata utile nel chiarire che le condotte di maltrattamento non prevedono soltanto lesioni fisiche o percosse, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità, che portano a stati di sofferenza morale e psicologica della vittima.