Adattamento veicolo Legge 104
L’esenzione dal pagamento del bollo auto è una delle agevolazioni che sono permesse ad alcuni soggetti con Legge 104. Tuttavia, per poter usufruire di questi benefici è necessario rispettare determinati requisiti e condizioni. Tra queste ultime spicca l’adattamento tecnico dei veicoli. Ma a chi spetta rispettare questo adempimento? Andiamo a riepilogare.
Esenzione bollo auto disabili: a chi spetta
Come ormai è ben noto e stabilito dalla normativa di riferimento, l’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta alle seguenti categorie di disabili.
- Non vedenti e sordi;
- Soggetti disabili con handicap mentale o psichico;
- Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Mentre per le prime 3 categorie il veicolo non necessita di adattamento tecnico, per l’ultima categoria (disabili con ridotte o impedite capacità motorie) l’adattamento tecnico del veicolo risulta un requisito indispensabile.
Esenzione bollo auto con 104: adattamento tecnico del veicolo, per chi
Facendo riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2014, viene chiarito che solo in caso di minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità è possibile usufruire dell’aliquota Iva agevolata al 4% per l’acquisto di un’auto anche senza adattamento tecnico. Precisazione opportuna da fare in quanto riguarda l’ultima categoria di soggetti disabili sopra riportata, per cui si ritiene indispensabile l’adattamento tecnico del veicolo.
Fatta questa eccezione, quindi, l’adattamento tecnico del veicolo è condizione necessaria per poter fruire di tutte le agevolazioni previste, prevalentemente all’aliquota Iva, alla detrazione Irpef e all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Tali benefici riguardano sia gli autoveicoli e i motoveicoli, sia le motocarrozzette. Per quanto riguarda eventuali camper o autocaravan, vige solo la detrazione Irpef al 19%.
Esenzione bollo auto: adattamenti tecnici auto, quali sono
Gli adattamenti tecnici del veicolo devono essere sempre trascritti sulla carta di circolazione per essere riconosciuti e possono riguardare modifiche ai comandi di guida, sistemazioni interne al veicolo stesso o cambiamenti di carrozzeria. Esemplificando, questi ultimi adattamenti possono riguardare delle pedane sollevatrici o dei bracci o degli scivoli di ausilio al soggetto disabile per entrare nel veicolo; parimenti i sedili scorrevoli o girevoli finalizzati sempre a un più agevole inserimento del soggetto con handicap nel veicolo.
Anche modifiche allo sportello (ad esempio, facendolo diventare scorrevole) sono considerate adattamenti tecnici del veicolo. In ogni caso, questi adattamenti sono lavori a parte, non considerabili tra gli optional già in uso nell’auto, ma delle vere e proprie modifiche che dovranno comparire sulla carta di circolazione ed essere di aiuto al disabile per la guida o per l’entrata nel veicolo.