Fattura elettronica 2019: detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente
La fattura elettronica 2019 è una delle novità più importanti del prossimo anno per le partite Iva. Come funziona sotto l’aspetto delle detrazioni fiscali?
Detrazioni fiscali e acquirente fattura elettronica
Dal 1° gennaio scatterà l’obbligo di fattura elettronica 2019 per i titolari di partita Iva, fatta eccezione per i lavoratori che operano nei regimi agevolati (forfettari e minimi). Tuttavia c’è grande timore da parte delle partite Iva e dei commercialisti, soprattutto per le tempistiche e i tecnicismi che riguardano la novità che sta per entrare in vigore. E ancora oggi, quando ormai siamo a ridosso del nuovo anno, permangono alcuni dubbi su alcuni aspetti della fatturazione elettronica, tant’è che l’Agenzia delle Entrate sta cercando di fornire i chiarimenti necessari per partire senza pensieri. Sul sito dell’Agenzia è già disponibile una guida in Pdf e la normativa di riferimento che legifera la novità. Tra gli aspetti più controversi quelli relativi alle detrazioni fiscali Iva da parte degli acquirenti.
Fattura elettronica 2019: semplificazione nei primi 6 mesi
Come è ormai noto, la fattura elettronica 2019 ha trovato spazio anche al recente decreto fiscale. In particolar modo, all’articolo 10 del DL 119/2018 si parla di disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica. Qui si legge che relativamente al primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni non sono applicate se:
- La fattura è emessa con le modalità di trasmissione telematica tramite Sistema di Interscambio entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto;
- Si applicano invece con riduzione dell’80% a patto che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Tali indicazioni però sono rivolte soprattutto a chi emette una fattura, non al soggetto nei confronti del quale la fattura è emessa. La logica fa pensare che l’acquirente non andrebbe incontro a sanzioni qualora il documento sia emesso entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica. E verrebbe sanzionato al 20% nel caso in cui non avvenga la regolarizzazione entro il termine della liquidazione dell’imposta legata al periodo successivo. “Peccato che dalla lettura dell’art. 10 tale possibilità non emerge”, scrive Studio Cataldi. “Per questo sarebbe opportuno specificarlo in sede di conversione, consentendo all’acquirente di detrarre l’Iva in base al documento cartaceo, visto che questa concessione non va a minare il rispetto da parte del cedente, del termine per la liquidazione periodica”.
Fattura elettronica 2019: quando parte il diritto alla detrazione
Prendendo poi come riferimento la circolare n. 1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate precisa che per esercitare la detrazione dell’imposta la data di ricezione della fattura è un elemento imprescindibile. La detrazione è legittima infatti dal momento in cui l’Iva diventa esigibile. Più precisamente, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importanti sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. A livello di periodo, certamente il passaggio dalla fattura cartacea a quella digitale è importante, poiché identifica e certifica la data di emissione/ricezione fattura. Tale certificazione, di fatto, fa partire il momento in cui inizia il diritto di esercitare il diritto alla detrazione.