Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati?

Legge 104: dopo molte sentenze, un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su permessi e assistenza al parente disabile

Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati
Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati?

Cosa fare coi permessi Legge 104


Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su permessi e assistenza al parente disabile.

Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei permessi

Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una lavoratrice dipendente che utilizzava le ore di permesso concesse per accudire la madre disabile per occuparsi di faccende personali. In pratica, le utilizzava per delle attività non immediatamente collegate all’assistenza del disabile per cui ne usufruiva. Tra l’altro, a complicare l‘iter processuale, il fatto che tali attività fossero svolte mentre la lavoratrice era anche in congedo per malattia (dopo essersi sottoposta a un piccolo intervento).

Il datore di lavoro, ritenendo le attività della lavoratrice non compatibili con l’assistenza del disabile e alla malattia, ha optato per il licenziamento. Detto ciò, la Corte d’Appello competente aveva disposto il reintegro. Perché? In quanto non era stata provata la totale estraneità della condotta della lavoratrice rispetto alle esigenze dell’assistenza. Inoltre, i giudici hanno scelto di seguire l’indirizzo indicato da molte sentenze. Insomma, nonostante i permessi concessi dalla Legge 104 servano per l’assistenza del parente disabile, bisogna garantire a chi ne usufruisce il tempo per dedicarsi anche alle proprie esigenze personali.

Legge 104: concetto di “assistenza” meno rigido

Dunque, il caso è arrivato in Cassazione. Qui la sentenza della Corte d’Appello ha trovato conferma. Da segnalare che gli alti giudici hanno voluto delimitare il concetto di “assistenza” del disabile. In sostanza, l’assistenza “non può intendersi come esclusivo al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, sempre che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile”.

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