Donazione diretta o indiretta: differenza e quale conviene fare

Donazione diretta o indiretta, differenza e quale conviene fare

Donazione diretta o indiretta: differenza e quale conviene fare

Tutti avremo sentito parlare, almeno una volta nella vita, di “donazione”. Solitamente intendiamo con questo termine una sola situazione possibile, che vede coinvolti – da un lato – il donante e – dall’altro – il donatario. Per la legge non è però così ed anzi, all’interno di quest’istituto, sono presenti ulteriori distinzioni terminologiche che meritano di essere menzionate.

Ciò anche per valutare la convenienza e l’opportunità di un tipo di donazione rispetto ad un altro. Pertanto ci soffermeremo di seguito sulla distinzione tra donazione diretta e donazione indiretta.

La donazione diretta: quale forma è richiesta

Anzitutto, occorre fare riferimento alla cosiddetta donazione diretta, regolata dall’art. 769 c.c. Essa è inquadrata come un vero e proprio contratto specifico, mirato ad arricchire – per effetto della donazione – una parte, ed impoverire l’altra. Alla base c’è sempre e comunque lo spirito di liberalità del donante, che dona senza voler ricevere nulla in cambio. Tale contratto pertanto potrà prevedere o la disposizione di un diritto a favore del donatario o l’assunzione di un obbligo. La forma scritta è obbligatoriamente richiesta: è previsto infatti che la donazione diretta segua le forme dell’atto pubblico a pena di nullità. Sarà, in questi casi, pertanto necessario l’intervento del notaio.

La donazione indiretta: come si differenzia dalla donazione diretta

Oltre al caso della donazione diretta, l’intento di liberalità potrà essere perseguito anche con la donazione indiretta. Con essa intendiamo una donazione concretizzata non con il contratto tipico previsto per la versione diretta, bensì con un qualsiasi altro contratto che conduca allo stesso esito di impoverire una parte e arricchire l’altra. Essendoci amplissima varietà di strumenti civilistici, con cui regolare l’accordo di volontà delle parti, tale donazione indiretta potrà assumere le modalità più svariate (ad esempio, l’intestazione di un conto corrente contenente denaro). Le donazioni indirette si distinguono, in particolare, per non richiedere l’atto pubblico, bensì semplicemente la forma richiesta dal contratto di cui si servono. Ciò è desumibile dal dettato del Codice Civile. Per il resto, non ci sono altre particolari differenze di disciplina tra donazione diretta e donazione indiretta.

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Che tipo di donazione scegliere?

E’ chiaro quindi che le differenze tra donazione diretta ed indiretta non sono moltissime. La finalità di entrambe è la stessa: arricchimento del donatario e impoverimento del donante per spirito di liberalità. Ciò che cambia sono le forme. Nel caso della donazione diretta, infatti, sarà obbligatoriamente richiesta la stipula dell’atto pubblico attraverso il servizio oneroso di un notaio, seguendo un rigoroso iter. Occorre sottolineare che, come precisato anche a livello di giurisprudenza, le imposte fiscali sulla donazione sono esigibili dallo Stato, anche quando si tratti di donazioni indirette. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini fiscali, non rileva il tipo di forma usata, bensì rileva il mero scopo di liberalità: qualora ci sia, allora è comunque giustificata l’imposta verso la donazione.

Meglio donazione diretta o indiretta? Una questione soggettiva

In conclusione, circa quale tipo di donazione (diretta od indiretta) sia meglio scegliere, è abbastanza evidente che tale valutazione sia soggettiva e discrezionale. Sarà cioè legata alle particolari circostanze per le quali il donante sceglie di concretizzare lo spirito di liberalità a favore del donatario. Vi saranno circostanze in cui il donante valuterà più opportuna la donazione diretta e altre in cui più opportuna sarà la variante indiretta (ad esempio l’ipotesi relativa al non voler sostenere le gravose spese notarili, quando lo stesso risultato può essere raggiunto con un diverso contratto tra le parti).

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