Pignoramento immobiliare e donazione: limite massimo e mesi
In una fase storica in cui, complice la crisi economica e le connesse difficoltà per molti cittadini, i rapporti di credito-debito sono sempre più diffusi, per colui che vanta un diritto di credito è fondamentale sapere con precisione quali beni del debitore possono essere oggetto di eventuale pignoramento. Di seguito vediamo più chiaramente cosa la legge italiana dice a riguardo di un possibile pignoramento di un bene oggetto di donazione.
Pignorabilità di un immobile oggetto di donazione: la condizione del debito preesistente
Anzitutto alla domanda relativa alla possibilità di pignorare un bene oggetto di donazione (ad esempio un terreno o un appartamento), occorre rispondere in senso affermativo. La legge cioè consente l’espropriazione forzata a favore di un creditore o dei creditori, anche su beni che siano stati donati. Vero è però che il pignoramento, in queste circostanze, non è consentito sempre e comunque: ci sono delle condizioni da rispettare, le quali talvolta tutelano lo stesso debitore. Per esempio, il pignoramento è praticabile soltanto per debiti del donante sorti prima della donazione e non per quelli successivi. Ciò significa che se una casa è stata donata e dopo un anno il donante ha contratto un debito, tale immobile non potrà essere comunque pignorato.
Il limite di tempo come condizione per il pignoramento del bene donato
La legge però fissa ulteriori regole da rispettare, per far sì che abbia luogo il pignoramento del bene donato. Non basta che il debito sia preesistente, occorre che sia rispettato il termine di un anno dal rogito della donazione. Occorre cioè che l’esecuzione forzata incominci entro questo termine. È fondamentale che tale iter inizi entro un anno dall’atto notarile che attesta l’avvenuta donazione, in quanto dopo tale termine, il creditore perderebbe il suo diritto all’espropriazione.
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Pignoramento di un bene donato: l’ipotesi dell’azione di simulazione
La legge, però, fornisce ulteriore e diversa tutela al creditore, attraverso la cosiddetta azione di simulazione. Essa assume rilevanza qualora sia in gioco un bene non donato in modo effettivo, ma soltanto in modo simulato. Cioè pur essendoci stato, dal punto di vista formale, il trasferimento di proprietà, dal punto di vista sostanziale, l’immobile permane nella disponibilità del donante. È il caso in cui il donante doni una casa, restandoci però a vivere abitualmente.
In queste particolari circostanze, è abbastanza ovvio che, non essendoci alcuna donazione effettiva, il creditore potrà agire giudizialmente per far dichiarare la simulazione della donazione, senza limiti di tempo. L’unico vero requisito è che, appunto, il creditore citi in giudizio il donante, sostenendo l’onere di provare che si tratta di simulazione. A seguito di sentenza favorevole, il creditore potrà procedere con il pignoramento.