Blocco età pensionabile Inps 2019: domanda e requisiti, la circolare
Blocco età pensionabile, col messaggio n. 4804 del 21.12.2018 l’Inps ha fornito informazioni relative alla esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita
Età pensionabile 2019: la domanda Inps
Dopo aver parlato della cristallizzazione dell’età pensionabile, in questo nostro articolo affrontiamo il tema delle “modalità di presentazione delle domande di pensione” ed in particolare “in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019” oggetto del messaggio INPS n. 4804 del 21 dicembre 2018. Si tratta della comunicazione Inps con cui far sapere ai lavoratori come comportarsi per evitare il termine dell’adeguamento alla speranza di vita. Qui è possibile consultare e scaricare il documento integrale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Blocco età pensionabile, la platea di beneficiari
Possono fare richiesta e accedere alla esenzione dell’allungamento dei termini per andare in pensione solo alcune categorie di lavoratori. Ma quali sono? Coloro che svolgono lavori cosiddetti usuranti, lavoratori notturni e addetti a mansioni gravose.
L’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che “Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Il successivo comma 148 della citata legge stabilisce che “La disposizione del comma 147 si applica:
-
a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
-
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesa comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.”
Blocco età pensionabile, informazioni sulla domanda
L’Inps nel messaggio n. 4804 ricorda che la documentazione va inviata tramite WEB, con Contact Center multicanale (telefono fisso, telefono cellulare) o tramite i Patronati e gli intermediari dell’Istituto.
In più la domanda deve essere completata con la dichiarazione del datore di lavoro redatta sull’apposito modello reperibile sul sito istituzionale, www.inps.it. Per i lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico il modello è “codice AP116”. Invece per lavoratori domestici “codice AP117”. Il datore di lavoro deve attestare: i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose; il contratto di lavoro applicato; il livello di inquadramento attribuito; le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.
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