Importo e requisiti bonus termosifoni 2019
A partire dal 1° gennaio 2018 è possibile usufruire del bonus termosifoni, tramite agevolazioni che restano inalterate anche per il 2019. Ovviamente, per poter fruire del beneficio in essere, bisognerà rispettare alcuni requisiti. In merito all’Ecobonus e al bonus termosifoni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato a ottobre 2018 una guida orientativa per comprendere meglio come funziona l’agevolazione. Oltre alla detrazione fiscale del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono previste anche altre detrazioni. Come quella al 50% per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo di 30.000 euro.
Bonus termosifoni 2019: come funziona
Inoltre è prevista anche una detrazione del 65% (fino a un massimo di 100.000 euro) legata all’acquisto e alla posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Infine spicca la detrazione al 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi. E che siano costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Per le caldaie a condensazione si potrà fruire della detrazione al 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla Classe A di prodotto come stabilito dal Regolamento UE n. 811/2013. La detrazione al 65% spetta nel caso in cui le caldaie a condensazione, oltre a essere almeno di Classe A, siano dotate anche di sistemi di termoregolazione evoluto (Classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).
Bonus termosifoni 2019: a chi spetta
Come si legge nella guida dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti che possono usufruire del beneficio sono tutti “i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento”. Più nel dettaglio, sono ammessi all’agevolazione i seguenti soggetti:
- Persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
- Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- Associazioni tra professionisti;
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Per quanto riguarda il bonus fiscale per valvole termostatiche, si richiede la certificazione firmata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici richiesti legati alla realizzazione dell’intervento. Per ciò che concerne l’auto-realizzazione dei pannelli solari, sarà sufficiente “l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione”. Non manca poi la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica. Nonché la scheda informativa degli interventi attuati, in base alle istruzioni riportate nell’allegato E/F del DM del 19 febbraio 2007. Infine, entro 3 mesi dal termine dei lavori si dovranno trasmettere all’Enea le informazioni contenute nell’APE. E la scheda informativa, per mezzo del portale Acs.Enea.it. L’invio può essere effettuato anche per mezzo raccomandata.
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