I fatti di cronaca spesso pongono casi di truffe online all’attenzione dei lettori e la cui diffusione è crescente, in considerazione anche dell’ampio utilizzo degli strumenti informatici. Vediamo che cosa si intende esattamente per truffa online e come la giurisprudenza ha distinto la truffa semplice da quella aggravata.
Il reato di truffa: che cos’è e quali sono le pene per il reato semplice e per quello aggravato dalla minorata difesa
Prima di occuparci più direttamente della truffa online, è opportuno richiamare la definizione generale del reato di truffa, contenuta nel Codice Penale all’art. 640. Essa sancisce che “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro”. Si tratta quindi di una condotta dolosa, caratterizzata dall’aver architettato un piano mirato ad indurre la vittima in errore. Il fine è quello di ottenere un profitto economico in modo non consentito dalla legge.
In tale art. 640 si fa espresso riferimento anche ad una specifica aggravante prevista dall’art. 61 del Codice Penale: “l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. Laddove, in un reato di truffa, il giudice ravvisi la presenza di quest’aggravante, secondo quanto dispone l’art. 640 suddetto, potrà applicare la maggiore pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro. È piuttosto evidente quindi come il legislatore reprima con più forza la condotta truffaldina che abbia anche approfittato di circostanze oggettive e concrete, idonee a rendere più difficoltosa la difesa della vittima.
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La truffa online: l’orientamento guida della giurisprudenza della Cassazione
Possiamo definire la truffa online come una versione “moderna” e “tecnologica” del tradizionale reato di truffa. Essa ha una espressione molto diffusa nella cosiddetta compravendita di beni su internet, attraverso portali appositi come, ad esempio, Ebay. In particolare, merita di essere richiamato l’intervento della Cassazione, in relazione ad un caso in cui, un truffatore aveva in messo in vendita oggetti di vario tipo sul suddetto portale, incassando somme di denaro che gli erano state preventivamente bonificate su conti correnti o accreditate su carte prepagate, da parte delle vittime che avevano creduto che al pagamento del prezzo sarebbe conseguita la consegna materiale del bene. Cosa in seguito di fatto mai realizzatasi.
La Cassazione, appunto, si è pronunciata in proposito, ritenendo sussistente, in fattispecie come quella della vendita truffaldina online di prodotti di vario tipo, l’aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61 c.p. richiamato dall’art. 640 c.p.. In particolare, ha ritenuto idonea l’applicazione dell’aggravante con il solo riferimento alle circostanze di luogo; le quali avrebbero di fatto favorito la commissione del reato di truffa. Infatti, la rete internet consente la compravendita di prodotti a distanza. Pertanto, il truffatore ha ben potuto approfittare della distanza tra il luogo in cui era lui e quello in cui era la vittima. Ciò al fine di intascare il prezzo di un bene che poi non avrebbe mai consegnato all’acquirente vittima del reato.
In conclusione, la Cassazione ha ritenuto giusta l’applicazione della più severa pena che scaturisce dall’aggravante. Ciò in quanto l’autore del reato ha potuto schermare la sua identità, fuggire comodamente e non sottoporre la vendita ad alcun controllo preventivo da parte della vittima, la cui difesa o reazione è stata – a causa di tale aggravante – indebolita o ridotta.