Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Il 4 Agosto 2009 è stato presentato una “Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”
Il testo della legge può essere letto a questo indirizzo.
L’articolo 13-bis di tale decreto concerne le Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
[ad]Trattasi questo di uno scudo fiscale: nel corso della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge (15 luglio 2009) al termine del Consiglio dei ministri Giulio Tremonti, ministro dell’Economia, ha ricordato che lo scudo fiscale dovrà avere «l’ok dell’Europa». Polemizzando con un giornalista americano – che aveva chiesto al responsabile dell’Economia come si possano conciliare lo scudo fiscale e la lotta all’evasione e come mai abbia cambiato idea sullo scudo fiscale rispetto agli intenti etici dichiarati al G-8- Tremonti ha detto che «il vero beneficio di questo provvedimento è chiudere la caverna di Ali Babà, perché è inutile fare finta di contrastare l’evasione fiscale, quando si lasciano aperti i paradisi fiscali»
Sempre dalle pagine di Sole24Ore, si legge l’intervento di Zeno D’Acquarone, presidente della società di consulenza Advin
«Chi ha un portafoglio titoli in un Paese extra-Ue presso l’intermediario estero dovrà fare un’analisi puntuale e tempestiva per calcolare se può “smontare” le posizioni in maniera non troppo onerosa ai fini del rimpatrio – è il monito di Luca Valdameri -. Alcuni hedge fund non consentono il riscatto prima di tre o sei mesi, mentre vi sono prodotti strutturati oppure polizze assicurative che impongono penali molto elevate nel caso di riscatti prima di due o tre anni»
Secondo Isabella Bufacchi, l’autrice dell’articolo “se l’aliquota al 5% dello scudo-ter appare alla portata, perché non punitiva, sommata a penali varie potrebbe in questi casi specifici diventare proibitiva.”
In attesa di valutare il reale impatto di questo condono fiscale sull’Erario, vi presentiamo il rendiconto ufficiale.
Iniziativa Governativa
Natura
di conversione del decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009, G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 , scadenza il 03 ottobre 2009.
Presentazione
Presentato in data 4 agosto 2009; annunciato nella seduta pom. n. 252 del 6 agosto 2009.
1. E`istituita un’imposta straordinaria sulle attivita` finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 990, n. 227, e successive modificazioni; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione Europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell’Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L’imposta si applica come segue: a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite; b) con un’aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
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