Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Il 4 Agosto 2009 è stato presentato una “Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”
Il testo della legge può essere letto a questo indirizzo.
L’articolo 13-bis di tale decreto concerne le Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
[ad]Trattasi questo di uno scudo fiscale: nel corso della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge (15 luglio 2009) al termine del Consiglio dei ministri Giulio Tremonti, ministro dell’Economia, ha ricordato che lo scudo fiscale dovrà avere «l’ok dell’Europa». Polemizzando con un giornalista americano – che aveva chiesto al responsabile dell’Economia come si possano conciliare lo scudo fiscale e la lotta all’evasione e come mai abbia cambiato idea sullo scudo fiscale rispetto agli intenti etici dichiarati al G-8- Tremonti ha detto che «il vero beneficio di questo provvedimento è chiudere la caverna di Ali Babà, perché è inutile fare finta di contrastare l’evasione fiscale, quando si lasciano aperti i paradisi fiscali»
Sempre dalle pagine di Sole24Ore, si legge l’intervento di Zeno D’Acquarone, presidente della società di consulenza Advin
«Chi ha un portafoglio titoli in un Paese extra-Ue presso l’intermediario estero dovrà fare un’analisi puntuale e tempestiva per calcolare se può “smontare” le posizioni in maniera non troppo onerosa ai fini del rimpatrio – è il monito di Luca Valdameri -. Alcuni hedge fund non consentono il riscatto prima di tre o sei mesi, mentre vi sono prodotti strutturati oppure polizze assicurative che impongono penali molto elevate nel caso di riscatti prima di due o tre anni»
Secondo Isabella Bufacchi, l’autrice dell’articolo “se l’aliquota al 5% dello scudo-ter appare alla portata, perché non punitiva, sommata a penali varie potrebbe in questi casi specifici diventare proibitiva.”
In attesa di valutare il reale impatto di questo condono fiscale sull’Erario, vi presentiamo il rendiconto ufficiale.
Iniziativa Governativa
Natura
di conversione del decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009, G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 , scadenza il 03 ottobre 2009.
Presentazione
Presentato in data 4 agosto 2009; annunciato nella seduta pom. n. 252 del 6 agosto 2009.
1. E`istituita un’imposta straordinaria sulle attivita` finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 990, n. 227, e successive modificazioni; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione Europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell’Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L’imposta si applica come segue: a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite; b) con un’aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
(per continuare la lettura cliccare su “2”)
[ad]4. L’effettivo pagamento dell’imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione del presente articolo.
6. L’imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»; b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un’apposita contabilita` speciale per essere destinate alle finalita` indicate all’articolo 16, comma 3.
Art. 17. “Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti”
30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subìto dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso e’esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»; b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall’amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,»