Un tema che sta animando i dibattiti in questi giorni – vista peraltro la recente cattura del noto terrorista latitante Cesare Battisti – è quello relativo ai tipi di pene carcerarie e alle modalità di esecuzione di esse. Appare opportuno fare un po’ di chiarezza sull’istituto del cosiddetto “isolamento diurno”; il quale, peraltro, è ben noto a criminali mafiosi o comunque condannati a pene durissime come l’ergastolo.
Isolamento diurno: in che cosa consiste e qual è la finalità
L’istituto dell’isolamento diurno è disciplinato dall’art. 72 del Codice Penale; esso recita: “Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni”. Il legislatore è, in questo caso, particolarmente rigido e dispone l’isolamento diurno in tutti i casi in cui un condannato abbia commesso reati in concorso; e per ciascun di essi sia prevista la pena dell’ergastolo. Tale sanzione è definibile come accessoria, in quanto accompagna e aggrava la detenzione del condannato; impedendogli pertanto contatti con i detenuti o con le attività ricreative della prigione.
L’articolo in oggetto prevede, inoltre, che in caso di concorso di reati in cui uno sia punito con l’ergastolo e l’altro o gli altri comportino pene detentive temporanee superiori a 5 anni, è applicata la sanzione dell’isolamento diurno abbinata a quella dell’ergastolo, per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. Il concorso di reati leggermente meno grave della prima ipotesi, giustifica quindi un isolamento meno lungo.
Isolamento diurno: il chiarimento della Cassazione in merito alla natura dell’istituto
Come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, l’isolamento diurno è da intendersi come una vera e propria sanzione penale; la quale si somma ed unisce alla più grave sanzione dell’ergastolo; non è quindi una modalità di esecuzione della pena detentiva. Ne consegue che, essendo appunto una sanzione disposta con sentenza, il Magistrato di Sorveglianza non può emettere provvedimenti che abbiano l’effetto di rimodulare le condizioni di tale isolamento diurno.
Se è vero che il condannato in isolamento non avrà contatti con gli altri detenuti in carcere e quindi con la vita sociale di questa struttura, la Cassazione ha però anche affermato che l’isolamento inteso come pena, non deve negare al condannato ogni contatto con operatori penitenziari, educatori, esperti dell’osservazione e del trattamento.
Isolamento diurno: il rapporto con i cosiddetti sconti di pena
Ci si può domandare se, come per il caso della cattura di Cesare Battisti, vi può essere una relazione tra isolamento diurno ed eventuali sconti di pena. La risposta deve però essere negativa, se consideriamo che in Italia, dal 1991, è in vigore una legge che vieta ai condannati per terrorismo o mafia di chiedere benefici penitenziari. Ritornando brevemente al caso Battisti, egli è stato condannato prima di quell’anno; quindi, occorrerà valutare una eventuale applicazione retroattiva di questa legge.
In ogni caso, gli sconti di pena non sono accordati al reo in maniera repentina. Per esempio, i permessi premio (che comportano uscite brevi dal carcere) sono comunque possibili soltanto trascorsi diversi anni di detenzione. Stesso discorso vale per la semilibertà e la libertà condizionale; le quali concedono spazio fuori dal carcere, secondo modalità che tengono conto della condotta del detenuto. Si tratta insomma di benefici che, anche laddove accordati, saranno disposti ben oltre il periodo passato in isolamento.
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