Ore straordinario personale ata 2019
Le ore di straordinario effettuate dal personale Ata vanno sempre retribuite. In alternativa è possibile sostituire la retribuzione con un riposo compensativo. A stabilirlo è il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, in particolare alle voci relative al personale Ata e al suo orario di lavoro. Gli straordinari vanno pagati, anche in caso di contratto di lavoro part-time. La disciplina da applicare a questo tipo di prestazione richiama infatti quella vigente riguardante i contratti di lavoro full time.
Personale Ata 2019: orario di lavoro, i diritti
In merito alle ore di straordinario del personale Ata ci viene in soccorso il CCNL Scuola. L’articolo 51 è dedicato all’orario di lavoro del personale Ata. Al comma 2 è scritto quanto segue. “In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi”. Tali modalità dovranno essere stabilite in relazione ai seguenti criteri.
- L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- Ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- Miglioramento della qualità delle prestazioni;
- Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- Miglioramento dei rapporto funzionali con altri uffici e altre amministrazioni;
- Programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
Il suddetto articolo specifica che l’orario di lavoro massimo giornaliero ammonta a 9 ore. In caso di 6 ore di lavoro continuative, il personale ha diritto a una pausa di almeno 30 minuti, oltre che dell’eventuale pranzo. La pausa è comunque prevista in caso l’orario lavorativo giornaliero risulti superiore a 7 ore e 12 minuti.
Personale Ata 2019: ore di straordinario vanno retribuite?
Ma è il quarto comma dell’articolo 51 a interessarci di più, perché riguarda strettamente gli straordinari. Qui infatti si legge che “in quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto”. Ciò significa che le ore di straordinario, ovvero le ore di lavoro che eccedono il regolare orario stabilito dal contratto, sono sempre da retribuire.
Straordinari personale Ata 2019: compensi aggiuntivi o riposi compensativi?
In alternativa al compenso aggiuntivo stabilito per legge per l’effettuazione di orario di lavoro straordinario, il dipendente ha la possibilità di sostituirlo con un riposo compensativo. È quanto stabilisce lo stesso CCNL di riferimento all’articolo 54, dedicato ai ritardi, ai recuperi e ai riposi compensativi. Qui, inoltre, si ribadisce che le prestazioni che eccedono il regolare orario di servizio sono retribuite. Eventualmente il dipendente “può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa”. Inoltre “le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica”.
Tuttavia occorre prestare attenzione alla tempistica di fruizione di questi giorni di riposo compensativo, il cui utilizzo dovrà essere eseguito entro i 3 mesi successivi all’anno scolastico di riferimento in cui si sono maturate. Infine, “in mancanza di recupero delle predette ore, le stesse devono comunque essere retribuite”. Questo significa che se non si dovesse trovare compatibilità con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica entro quel lasso di tempo prestabilito, la facoltà di godere di giorni di riposo compensativo viene meno e tornerà quindi l’obbligo della retribuzione straordinaria.
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