Estradizione Italia: come funziona e chi gestisce il procedimento
Che cos’ la procedura di estradizione e qual è la finalità. Chi sono i soggetti coinvolti e quali sono le regole da rispettare.
In questi giorni dai mass-media è spesso utilizzato il termine “estradizione“, specialmente con riferimento al recente arresto del terrorista latitante Cesare Battisti. Risulta però interessante qualche ulteriore dettaglio e approfondimento su tale concetto, data la rilevanza che assume nel contesto dei rapporti internazionali tra gli Stati.
Estradizione: che cos’è e qual è la finalità
Fondamentalmente l’estradizione identifica un procedimento attraverso il quale si sviluppa una cooperazione internazionale in ambito giudiziario, tra due Stati differenti. Tali Stati sono sovrani e pertanto detengono il potere di processare, condannare e punire tutti coloro che abbiano commesso, sul loro territorio, un reato. Per stabilire in quale Stato un soggetto sarà giudicato o condannato, esiste appunto questo istituto, il quale si distingue in estradizione processuale ed esecutiva. Con la prima tipologia, intendiamo la materiale attività di consegna, da parte di uno Stato a quello richiedente, della persona da sottoporre poi a processo (ed eventuale condanna). Con la seconda tipologia, intendiamo la consegna finalizzata a che il soggetto sconti una pena già inflitta irrevocabilmente. Ciò essendosi il processo a suo carico già svolto.
Estradizione: da quali fonti è disciplinata e la regola della doppia incriminazione
Come è ovvio, oggi il panorama delle fonti del diritto, che disciplinano tale istituto, è piuttosto vasto. Ciò in ragione della complessità insita a tale procedura e dei profili internazionalistici che comporta e che riguardano molto da vicino i rapporti tra i vari Stati. Pertanto abbiamo che la Costituzione italiana disciplina con attenzione la materia (agli articoli 10 e 26); se ne occupa ovviamente anche il codice penale (all’articolo 13) e il codice di procedura penale (agli articoli 696 722). Inoltre, sono fonti che regolano la procedura anche le convenzioni internazionali (le quali sottopongono gli Stati firmatari agli stessi obblighi) e le norme generali del cosiddetto diritto internazionale.
Tra le varie norme che regolano questo istituto, merita espressa menzione quella relativa alla previsione del requisito della cosiddetta doppia incriminazione; ciò significa che il fatto oggetto del procedimento penale per cui si domanda l’estradizione deve essere previsto come reato sia dalla legge penale italiana che da quella straniera. Ai fini dell’applicabilità della procedura, non importa che la qualificazione giuridica del reato sia diversa nei due Stati; o che vi siano presupposti o pene differenti; rileva, semplicemente, che una certa condotta sia classificata come reato.
Estradizione: attiva e passiva
Una ulteriore distinzione, utile a chiarire meglio l’argomento, è quella tra estradizione attiva e passiva. Nel primo caso, è lo Stato italiano che la richiede (come nell’ipotesi dell’arresto di Cesare Battisti); nel secondo caso è lo Stato italiano che la concede allo Stato straniero che la richiede. Per quanto riguarda le figure che gestiscono la procedura in oggetto, esse sono sia politiche che giudiziarie.
Estradizione attiva: chi gestisce la procedura
Nell’estradizione attiva, l’iniziativa spetta al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, in cui è in corso il processo penale nei confronti del soggetto che si rivuole in Italia; o in cui è stata già emessa sentenza di condanna. Il Procuratore compilerà pertanto una domanda (avvalorata da atti, documenti e tutto ciò che sia idoneo a giustificarla). Di seguito la farà pervenire al Ministero di Giustizia. Quest’ultimo sarà poi il soggetto che, in virtù anche delle regole internazionali in proposito, richiederà formalmente l’estradizione allo Stato straniero, in cui è localizzato il soggetto da estradare.
Estradizione passiva: chi gestisce la procedura
Nel caso invece dell’estradizione passiva, a seguito della domanda da parte dello Stato estero, la decisione finale spetta al Ministero della Giustizia. Ciò, però, sulla base della valutazione favorevole della Corte d’Appello del luogo dove il soggetto sottoposto a processo o già condannato ha la residenza, dimora, domicilio o dove si trova fisicamente nel momento della domanda. Anche in questo caso c’è una domanda, da parte dello Stato estero, corredata da ogni elemento utile. La procedura continua con il vaglio iniziale di questa richiesta da parte del Ministero di Giustizia; il quale può respingerla o trasmetterla al Procuratore Generale di Corte d’Appello. La procedura è supportata da garanzie dato che, in quest’ultimo caso, la Corte d’Appello deve disporre la comparizione del soggetto per cui è richiesta estradizione; deve poi identificarlo e interrogarlo in ordine al suo eventuale consenso ad essere trasferito all’estero. Egli deve essere peraltro assistito da un difensore.
In ultimo, è stabilita un’udienza in camera di consiglio in cui l’estradando ed il suo difensore hanno obbligo di comparire ed in esito alla quale l’estradizione sarà concessa o meno.
Quali sono i casi di esclusione
In conclusione, è opportuno menzionare in quali circostanze l’estradizione non può essere concessa. Anzitutto, in base alle norme italiane di tutela dei diritti fondamentali della persona, lo Stato richiedente l’estradizione si impegna a non restringere la libertà personale dell’estradato, per un fatto precedente e diverso da quello in relazione al quale è stata fatta domanda di estradizione. Inoltre, l’estradizione è sempre vietata in caso di reati politici, per motivi di razza, religione o nazionalità e per reati puniti all’estero con la pena di morte.
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