Buoni fruttiferi postali: interessi maturati, 2 sconfitte per Poste Italiane
Buoni fruttiferi postali, aumentano le cause contro Poste Italiane sul valore riconosciuto ai risparmiatori con sentenze che danno ragioni ai cittadini.
Interessi buoni fruttiferi postali, le sentenze
La questione non è nuova: riguarda il valore riconosciuto da Poste Italiane ai buoni fruttiferi postali emessi nei decenni scorsi. A dare luogo a cause che si ripetono da tempo è la interpretazione del Decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Sostanzialmente – per ricapitolare la questione – Poste ritiene di dover riconoscere sulla base del decreto una somma inferiore a quella riportata sugli stessi buoni.
Di diverso avviso i risparmiatori che già in diverse occasioni hanno chiesto e preteso di veder riconosciute le cifre per interno agendo per vie legali.
Buoni fruttiferi postali: interessi maturati, sentenze sfavorevoli per Poste Italiane
Come riferito dall’Agenzia Giornalistica Il Velino le ultime in tal senso sono a favore dei risparmiatori. L’ultima notizia riportata sull’argomento dal sito citato ha affrontato il caso di un ricorso affidato agli avvocati di Federconsumatori di Cosenza. Il caso ha a che fare con crediti relativi alla emissione di buoni fruttiferi postali serie P (P/Q) trentennali emessi negli anni ottanta. Ancora una volta Poste Italiane ha inteso riconoscere interessi dimezzati. Mentre Federconsumatori, come sostenuto da tempo, chiede il riconoscimento sulla base degli interessi sulla base delle cifre presenti sui buoni fruttiferi.
Dal sito leggiamo che “l’arbitro bancario finanziario ha, recentemente, pubblicato due sentenze favorevoli per i risparmiatori che si sono rivolti a Federconsumatori affinché vengano riconosciuti il reale rendimento anziché quello previsto successivamente all’introduzione del decreto ministeriale del 13 giugno del 1986 istitutivo della serie Q in applicazione dell’art. 173 Codice Postale”.
Buoni fruttiferi postali, prevalenza a quanto risulta dai titoli
Sostanzialmente la ragione è da ricercare nel fatto che “vada data la prevalenza a quanto per l’appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria quanto dall’Arbitro, e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie ‘P’”.
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