Notifica a mezzo Pec: valida o nulla, ecco a seconda dei casi

Che cos’è la notifica a mezzo PEC e la previsione normativa dell’applicazione da parte delle società di riscossione. I primi orientamenti giurisprudenziali.

Notifica a mezzo Pec: valida o nulla, ecco a seconda dei casi

In questi ultimi tempi ha avuto risalto l’introduzione del sistema di invio di posta elettronica, denominato notifica a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Esso rappresenta un chiaro passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi e dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Vediamo di seguito di chiarire cos’è e se è effettivamente considerabile valida oppure no.

Notifica a mezzo PEC: che cos’è

Vista la graduale diffusione che sta avendo, appare opportuno chiarire cosa sia la notifica a mezzo PEC. Essa può esser definita come un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale pari ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come fissato dalla attuale legge in proposito.
Rispetto alla posta elettronica ordinaria, il servizio PEC ha delle caratteristiche ulteriori che danno agli utenti certezza e valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario.

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Notifica a mezzo PEC: l’ipotesi dell’invio da parte degli agenti di riscossione

In particolare, oggi, in base alla normativa contenuta nella circolare n. 98 del 2015 e nel decreto legge n. 159 del 2015, le società di riscossione debbono servirsi di tale strumento per adempiere agli obblighi di notificazione (in via informatica) di cartelle esattoriali, presso imprese individuali, società e professionisti iscritti ad albi, i cui indirizzi PEC siano rintracciabili nell’elenco nazionale dei cosiddetti indirizzi INI-PEC. Per ciò che riguarda i privati, la normativa sulla PEC è applicata solo se c’è stata esplicita richiesta in tal senso da parte della persona fisica interessata.

Notifica a mezzo PEC: i primi orientamenti giurisprudenziali sulla validità o nullità

I primi segnali sono quelli per i quali questa normativa sarà destinata a far discutere per molto tempo. Ciò almeno negli ambienti giudiziari. È vero che – secondo il parere di alcuni tribunali italiani – è nulla la notifica a mezzo PEC; dato che da essa non è possibile stabilire con certezza la data di ricezione di tale notifica. Oppure è stato affermato che non è possibile provare la conoscenza della PEC da parte del destinatario; ma soltanto la mera presenza di tale notifica PEC nella casella di posta del destinatario. Inoltre, sempre al fine di evidenziare la invalidità di tale comunicazione, una recente sentenza ha stabilito che la nullità dipende anche da un altro elemento. E cioè dal fatto che la notifica a mezzo PEC – a differenza della copia cartacea – è una copia informatica senza valore. Ciò in quanto è priva di un attestato di conformità prodotto da un Pubblico Ufficiale.

Lo scorso anno ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della validità, anche la Corte di Cassazione. Ed ha sancito che, nel mero caso la notificazione raggiunga lo scopo (e cioè il destinatario effettivamente venga a conoscenze del suo contenuto), non può dirsi nulla la notifica via PEC. È chiaro però che la giurisprudenza è alle prime battute e avrà un’evoluzione i cui sviluppi meriteranno di essere seguiti.

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