Parleremo di seguito della cosiddetta normativa antiriciclaggio e, nello specifico, della previsione della segnalazione di operazioni sospette. Essa merita di essere ricordata, anche vista la diffusione di investimenti o movimenti finanziari non chiarissimi o comunque non facilmente riconducibili ad un contesto di liceità.
Che cos’è il riciclaggio di denaro. Cosa prevede il ddl antiriciclaggio
Preliminarmente, è opportuno richiamare il concetto di riciclaggio di denaro. Esso può esser definito come quell’insieme di operazioni finalizzate a dare una parvenza lecita a capitali, la cui provenienza è in realtà illecita (per esempio perché derivanti da una rapina). Ciò comportando la più difficile identificazione e il successivo eventuale recupero. Si usa parlare, in questi contesti, di riciclaggio di denaro sporco.
Segnalazione di operazioni sospette: qual è la finalità e chi sono i soggetti che l’attivano
L’attuale apparato normativo di contrasto a tali tipi di reato, prevede – tra l’altro – il cosiddetto strumento della “segnalazione di operazioni sospette“. Esso ha la finalità di contribuire alla lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all’utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa. É previsto pertanto che determinati soggetti comunichino alla cosiddetta Unità di Informazione Finanziaria (collegata a Bankitalia), le operazioni che potrebbero nascondere una delle attività suddette.
Tenuti ad avvertire la Uif sono gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti ed gli altri operatori a cui sono richieste delle operazioni poco chiare, aventi ad oggetto spostamenti di denaro. Di seguito la Uif dovrà valutare la fondatezza della segnalazione di operazioni sospette. Se sussiste, la farà pervenire agli organi investigativi e all’autorità giudiziaria per poter combattere l’attività illecita.
Segnalazione di operazioni sospette: quali sono i motivi
La legge appare piuttosto chiara circa i motivi che conducono all’obbligo di effettuare tale comunicazione. I soggetti suddetti dovranno pertanto attivarsi, laddove abbiano scoperto operazioni di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o comunque siano giunti alla conoscenza di fondi provenienti da attività non consentite dalla legge (come da esempio un traffico di sostanze stupefacenti). Dovranno attivarsi non solo nel caso siano giunti ad effettiva conoscenza, ma anche laddove abbiano fondati sospetti delle attività di cui sopra.
Tra i vari comportamenti sospetti, che possono dar luogo all’utilizzo di questo strumento, ce ne sono alcuni che – vista anche la loro frequenza – meritano menzione. Abbiamo ad esempio i casi di attività di usura oppure l’utilizzo frequente di carte di pagamento per prelievi, cui però non corrispondono spese altrettanto corpose. Un altro caso che può configurare una segnalazione di operazioni sospette è la truffa nella gestione delle apparecchiature finalizzate al gioco, nei pubblici esercizi.
Segnalazioni di operazioni sospette: modalità e quando farla
La legge non consente dubbi: la segnalazione è da farsi prima che l’operazione sia terminata. La comunicazione alla Uif dovrà contenere tutti gli elementi utili ad identificare l’operazione e la sua illiceità. Su richiesta della Uif, il soggetto che comunica dovrà dare ulteriori dettagli. La segnalazione è fatta soltanto per via elettronica, collegandosi al sito Infostat-Uif della Banca d’Italia e utilizzando le modalità ivi indicate. Il soggetto interessato dovrà quindi registrarsi all’anagrafe del segnalanti della Uif, contenuta nel portale. Una volta autorizzato, avrà diritto a fare la segnalazione sospetta, attraverso il form messo a disposizione dal sito.
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