Tempo massimo invio fattura elettronica 2019
Dalla teoria alla pratica il passo è stato breve, seppur non esente da polemiche e discussioni. Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica, anche se non per tutti. E solo con la pratica emergono dei casi che possono far venire fuori dubbi e richieste di chiarimenti. A tal proposito, cosa fare in caso la fattura non sia stata consegnata? E qual è il termine di invio al Sistema di Interscambio? Queste e altre questioni emergono spesso da chi sta operando con il nuovo sistema. Ecco alcune risposte.
Fattura elettronica B2B: mancata consegna, cosa fare?
AgendaDigitale ha fornito e continua a fornire diversi chiarimenti in merito alla fattura elettronica e ai dubbi che possono emergere durante il suo utilizzo. Tra le domande più frequenti spicca quella relativa alla mancata consegna. Ovvero, cosa fare quando una fattura risulta non consegnata? Il sito chiarisce in merito a questa casistica particolare in modo piuttosto limpido. Informando che in caso di fattura B2B risulta necessario contattare il cliente e avvisarlo di quanto accaduto. Il richiamo è al provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, del quale si invita a leggere dal paragrafo 3.3 in avanti.
Infatti, nell’eventualità di fattura non consegnata, il SdI “rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente”. Al tempo stesso il cedente/prestatore dovrà comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata succitata. Infine si precisa che questa comunicazione “può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica”.
Fattura elettronica B2C: mancata consegna, cosa fare
Allo stesso tempo, in caso di fattura correttamente trasmessa ma non consegnata in ambito B2C (ovvero Business to Consumer), non occorre far nulla. Infatti, sulle fatture trasmesse a consumatori privi di partita Iva o a titolari di partita Iva ma che operano in regime agevolato (minimi o forfettario), l’Agenzia delle Entrate ha già precisato che va consegnata la fattura cartacea o in formato pdf. E quindi si trasmette la fattura utilizzando il Codice Destinatario composto da 7 zeri (“0000000”) al Sistema di Interscambio.
Fattura elettronica 2019: termine invio, cosa sapere
Tra le domande più frequenti poste da professionisti e commerciali spicca quella relativa al termine di invio della fattura al Sistema di Interscambio. Infatti può capitare che si riceva del denaro per un lavoro, ma che non si possa inviare nello stesso giorno la fattura al Sistema di Interscambio. Fino al 30 giugno 2019 sarà possibile inoltrare le fatture elettroniche al SdI entro il termine di liquidazione Iva, che può essere mensile o trimestrale. AgendaDigitale ricorda però che il cliente che aspetta la fattura, qualora non riceva nulla entro 4 mesi dall’operazione, dovrà emettere l’Autofattura denuncia, versare l’Iva e richiederla al fornitore che non ha emesso la fattura. Il ritardo fino al 1° luglio 2019 è quindi concesso, ma è sempre meglio rispettare tempistiche più celeri di inoltro.
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