È risaputo quanto siano diffuse le compravendite di beni e servizi nella vita quotidiana delle persone. La normativa vigente in Italia predispone diritti e strumenti di tutela di essi, a favore dei contraenti. Vediamo di seguito quale tutela è prevista per i cosiddetti acquisti online, attraverso l’utilizzo del diritto di recesso.
Diritto di recesso: le fonti che lo disciplinano
Preliminarmente occorre fare qualche cenno circa le fonti del diritto che disciplinano il diritto di recesso. Abbiamo sia il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005), sia il Codice Civile: essi in particolare prevedono garanzie aggiuntive a favore di coloro i quali effettuano acquisti a distanza. Tali tipi di compravendite sono anche chiamati “contratti negoziati fuori dei locali commerciali”; e il il caso degli acquisti online ne è oggi l’esempio più tipico. Tra queste garanzie, troviamo il diritto di recesso senza obbligo di spiegare perché si vuole interrompere il vincolo contrattuale; ma anche il diritto a ricevere tutte le informazioni utili in proposito ben prima della conclusione dell’accordo negoziale. Tali fonti però sono state aggiornate, in virtù del recepimento della direttiva europea n. 83 del 2011, la quale ha fissato maggiori garanzie per l’acquirente a distanza.
Diritto di recesso: quali garanzie per l’acquirente e quali finalità
Il diritto di recesso, inteso come facoltà del contraente di venir meno alle pattuizioni contenute in un certo contratto, è oggi rafforzato da alcune norme cardine. Una rilevante novità è rappresentata dall’allungamento del termine, entro il quale esercitare il recesso da parte del consumatore. In accordo con quanto stabilito in ambito UE, oggi il Codice del Consumo prevede che tale diritto vada esercitato entro 14 giorni dall’acquisto (e non più 10). Esso peraltro non necessita di motivazione e di ulteriori spese.
Soprattutto, per quanto riguarda il caso in cui il professionista non abbia fornito al consumatore le informazioni necessarie per l’esercizio del recesso o qualora tali informazioni siano incomplete o errate, oggi è prevista una garanzia molto maggiore. Ciò in quanto il periodo di ripensamento in caso di mancata informazione da parte del professionista, può arrivare ad un massimo di un anno e quattordici giorni (in precedenza 60 giorni per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali; e 90 giorni per i contratti a distanza).
Le finalità della normativa così aggiornata sono più d’una. Tra queste, facilitare le trattative commerciali da parte del consumatore, che è ora più consapevole quando sottoscrive un contratto. Inoltre tale disciplina di garanzia ha l’obiettivo di permettere ai professionisti e al mercato in generale di essere più trasparente e funzionale, verso l’intera platea degli acquirenti.
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Diritto di recesso: come si esercita
Vediamo infine le modalità di esercizio del diritto di recesso. Esso è esercitabile attraverso l’invio, entro il termine di 14 giorni, di una comunicazione scritta alla sede del professionista. Tale comunicazione sarà effettuata attraverso il consueto metodo della lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È possibile inviare la comunicazione, entro lo stesso termine, anche attraverso telegramma, telex, posta elettronica e fax; ciò però soltanto a condizione chesia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Il consumatore dovrà indicare i propri dati, quelli riguardanti l’ordine e l’acquisto effettuati, e – in particolare – dovrà specificare l’intenzione di recedere dal contratto, con l’intimazione di restituire il prezzo pagato entro il termine tassativo di 30 giorni.
Non meno importante questo aspetto: il consumatore ed avrà effettivo diritto alla restituzione della cifra pagata, al netto delle spese di consegna e rispedizione (sempre a carico del consumatore), soltanto qualora il venditore, visionata la merce ed confermata l’integrità e la corrispondenza a quanto venduto in precedenza, darà la conferma alla restituzione.
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