Pensione anticipata con invalidità civile Inps, ecco l’uscita a 61 anni
Pensione ancitipata con invalidità civile Inps, i termini in vigore dal 1° gennaio 2019 e come andare in pensione: lavoratori privati e del pubblico impiego
Uscita anticipata a 61 anni
Prima la riforma Fornero e poi il Decreto su Quota 100 hanno modificato in parte la normativa che regola l’accesso alla pensione. Ci sono tuttavia regole non modificate sulla base delle ultime novità legislative.
Pensione anticipata, lavoratori privati i termini previsti
Rientra ad esempio tra queste la modalità di pensione anticipata per chi ha una invalidità pari o superiore all’80% ed è lavoratore del settore privato. In questi casi dal 1° gennaio 2019 è possibile andare in pensione a 61 anni, per gli uomini, e a 56 anni per le donne. Cinque mesi in più di quanto fosse necessario sino al 31 dicembre 2018. Visto l’aggiornamento dei termini in base al cosiddetto meccanismo di aspettativa di vita.
Pensione anticipata, maggiorazioni contributive agli invalidi
Per chi rientra nel settore del pubblico impiego ed è destinatario della misura di invalidità è prevista una possibilità per andare in pensione col sistema delle maggiorazioni contributive agli invalidi.
Cioè? Per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, si ha diritto al beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa. Questi ultimi utili solo per il diritto alla pensione e per l’anzianità contributiva.
I destinatari della misura: sordi, gli invalidi per qualsiasi causa con un’invalidità superiore al 74%. Oppure gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali.
Pensione anticipata e anzianità contributiva
Infine sottolineiamo che l’anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni, di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell’invalidità e di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all’anno. Però dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
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