Notifica residenza, domicilio o lavoro: quando vale come prova

Che cosa dice la legge sull’efficacia probatoria della notificazione nella residenza e, in particolare, sulla notifica a persona diversa dal destinatario.

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Notifica residenza, domicilio o lavoro: quando vale come prova

Il Codice Civile prevede che l’attività di notificazione non sia da perfezionarsi (ed avere quindi rilevanza probatoria), in ogni caso, attraverso la consegna nelle mani proprie del destinatario (come previsto dall’art. 138 del Codice di Procedura Civile). Vediamo più avanti di chiarire meglio le ipotesi di notifica presso la residenza o il domicilio, dato che anch’esse hanno la finalità di portare a conoscenza dell’interessato, le comunicazioni in esse contenute.

Notifica residenza: cosa prevede l’art. 139 del Codice di Procedura Civile

In tante circostanze, è chiaro che il destinatario può non essere presente al momento dell’effettiva consegna della comunicazione (e cioè della notifica). Data la rilevanza della notifica ai fini probatori, la legge ha opportunamente previsto l’art. 139, il quale ha ad oggetto la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (per la differenza tra questi concetti, leggi qui). Tale disposizione prevede che la notificazione possa essere comunque fatta, a mani di persona diversa dal destinatario, soltanto se sono rispettate due condizioni distinte.

La prima è che la notificazione deve essere compiuta in un luogo normalmente frequentato dal notificando, (come può essere la dimora, il domicilio o la residenza). La seconda condizione fondamentale è che l’attività di notificazione sia eseguita verso una persona legata al notificando da particolari vincoli. Questi possono essere di famiglia, di lavoro o collaborazione, o anche di mero fatto. La giustificazione di tali previsioni è data dal fatto che tali elementi consentiranno la presunzione (ammessa dall’ordinamento), per la quale il consegnatario dell’atto porterà il medesimo a conoscenza dell’effettiva persona destinataria della comunicazione.

Notifica residenza: l’ordine relativo al luogo di consegna prefissato dal Codice

Se esaminiamo con attenzione quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, affinché la notificazione sia effettivamente perfezionata e raggiunga quindi l’obiettivo di costituire prova, è necessario che rispetti – se necessario – un ordine specifico di consegna. Pertanto le norme prevedono che essa è da compiersi, per gradi, prima nel comune di residenza; se non è conosciuto, nel comune di dimora e, se anch’esso non è noto, nel comune di domicilio. Laddove tutti questi tentativi siano infruttuosi, l’ufficiale giudiziario – incaricato per legge della notifica – consegnerà la copia dell’atto – nell’ordine – ad un familiare o domestico; oppure all’ufficio o all’azienda; oppure ancora, al portiere o ad un vicino di casa che accetti la consegna.

Al fine della corretta notificazione, la legge inoltre prevede che la consegna al portiere o il vicino (dato il legame non stretto intercorrente con il destinatario) deve essere accompagnata dalla notizia della notifica al destinatario stesso, attraverso lettera raccomandata.

Notifica residenza: cosa accade in caso di rifiuto a ricevere la copia

Può anche succedere che sussista impossibilità ad eseguire il procedimento sopra descritto; in questi casi è di aiuto l’art. 140 del Codice di Procedura Civile. Esso prevede che siano adempiute – congiuntamente – tre ulteriori formalità, al fine che la notificazione sia finalmente perfezionata. E sono: l’affissione di un avviso alla porta, con cui informa il notificando del deposito dell’atto presso la casa comunale; il deposito della copia presso la casa comunale, dove il notificando potrà ritirarla; la spedizione di un supplementare avviso con lettera raccomandata e avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta, l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.

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