Ddl Pillon separazione e affido: cosa prevede e come si applica

Coinvolgimento paritario dei genitori, mediazione familiare e mantenimento in forma diretta: le principali novità del ddl Pillon

Ddl Pillon separazione e affido, cosa prevede e come si applica
Ddl Pillon separazione e affido: cosa prevede e come si applica


Continuano le audizioni in Commissione Giustizia del Senato e l’iter del ddl n.735 si prospetta ancora lungo. Conosciuto ai molti come “Ddl Pillon”, dal nome del senatore leghista primo firmatario, si basa essenzialmente su quattro pilastri: coinvolgimento paritario di entrambe le figure genitoriali nella vita del figlio; mediazione familiare obbligatoria; mantenimento in forma diretta senza automatismi; contrasto all’alienazione genitoriale.

Stando alla relazione introduttiva al ddl, la riforma ruoterebbe attorno al potenziamento della bigenitorialità. Si intende la tutela del diritto di entrambi i genitori a mantenere un rapporto continuativo con i figli anche dopo il deterioramento dell’unità familiare. Principio peraltro non avulso dal nostro ordinamento, che già in seguito all’entrata in vigore della L. 54/2006 lo aveva fatto proprio. Rispetto alla normativa del 2006 però, con la nuova proposta di legge si mira ad arrivare ad una parificazione totale della genitorialità. Tenendo a mente questa logica di fondo si possono capire meglio le singole novità del provvedimento, espressione del programma del contratto di governo.

Le novità del ddl Pillon in materia di affidamento condiviso

Tra di esse, va ricordato innanzitutto il potenziamento dello strumento dell’affidamento condiviso. Vi è una suddivisione quasi matematica dei tempi che il figlio minore deve trascorrere con entrambi i genitori. Su questo punto, il senatore Pillon ha affermato che l’intento sia quello di adeguarsi alle richieste comunitarie. Con la Risoluzione n. 2079 del 2015 il Consiglio d’Europa aveva infatti chiesto agli stati membri di potenziare la cogenitorialità. Nel ddl n. 735 questo principio viene inteso in senso assoluto, come si evince dalla lettura dell’art. 11. Tale articolo prevede, tra le altre cose: “Il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale” nonché: “La permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre”. Vengono fatte salve alcune cause ostative tipicizzate.

Per alcuni avvocati del settore, tra i quali ad esempio l’avv. Grazia Ofelia Cesaro dell’Unione Nazionale Camere Minorili, la nuova disposizione non tutelerebbe abbastanza gli interessi del minore. Si porrebbe in un’ottica totalmente “adulto-centrica”, quando invece la ripartizione dei tempi di collocamento dovrebbe essere valutata in maniera flessibile e con attenzione prioritaria alle esigenze della prole.

Mediazione familiare obbligatoria

Altro punto rilevante del ddl Pillon è l’introduzione della mediazione familiare, finalizzata alla predisposizione di un piano genitoriale che regoli il rapporto dei genitori con il figlio. Si tratta di una forma del tutto peculiare di ADR (Alternative Dispute Resolution), già esistente nel nostro ordinamento per altre materie. Secondo Pillon, lui stesso mediatore familiare, l’introduzione di questo istituto si porrebbe in un’ottica di degiurisdizionalizzazione dei procedimenti in materia di famiglia. L’obbiettivo è quello di giungere ad una risoluzione pacifica e stragiudiziale delle controversie genitoriali. Tale strumento, poiché gli artt. 7 e 22 statuiscono la mediazione “a pena di improcedibilità”, è obbligatorio. Per il momento, non sono previste deroghe all’obbligatorietà neppure in casi di violenza, abusi o maltrattamenti.

Stop all’assegno periodico e misure di contrasto all’alienazione genitoriale

Per evitare la corresponsione di un assegno periodico, considerato una misura “antiquata e priva di valenze relazionali a carico di uno dei genitori”, con il ddl Pillon si potenzia lo strumento del mantenimento diretto senza automatismi.  Non vengono però specificate soluzioni o sanzioni per garantire l’effettivo adempimento dell’onere di mantenimento.

Il ddl Pillon fa poi riferimento all’”alienazione genitoriale“, che si avrebbe quando, in casi di conflitto coniugale, la condotta di un genitore porti al rifiuto del figlio minore nei confronti dell’altro genitore. L’art. 17 prevede una riformulazione dell’art. 342- bis del codice civile e la possibilità da parte del Giudice di adottare provvedimenti punitivi per il genitore ritenuto “colpevole”. Tra di esse viene citata ad esempio, la sospensione/limitazione della responsabilità genitoriale o l’inversione della residenza abituale del figlio minore.

Qui, l’opinione sulla delicata questione dell’affidamento.

Le critiche al ddl Pillon

Queste sono quindi le principali novità, ma si prevedono comunque modifiche al testo base del ddl. Infatti, sono sorte perplessità su diversi punti in seno alla stessa maggioranza parlamentare, come si evince dalle recenti esternazioni pentastellate.

Anche alcune associazioni hanno detto la loro al riguardo. D.i.Re – Donne in rete contro la violenza ha lanciato una petizione per chiedere il ritiro del ddl Pillon e ha raccolto più di 95.000 firme.
Per i critici il ddl rischia di pregiudicare fortemente gli interessi dei figli in seguito alla crisi coniugale: una bigenitorialità “rigida” mal si adatterebbe alle esigenze variegate di ogni nucleo familiare e servirebbe piuttosto una normazione flessibile, per non ingessare i rapporti genitoriali in modalità preconfezionate che nel concreto potrebbero rilevarsi poco funzionali.

Anche in una la lettera inviata al Governo dalle relatrici speciali dell’ONU lo scorso 22 ottobre, si è espresso il forte timore per i contenuti del ddl Pillon. Si teme un incremento delle diseguaglianze di genere e una diminuzione della tutela contro abusi e violenze domestiche.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it