Tra le norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rispondenti alla Legge 104/92 (art. 3, commi 1 e 3), spicca l’assegnazione delle ore di sostegno. Il principale riferimento normativo da considerare, tra gli altri in esame, e piuttosto recente è il Dlgs n. 66/2017. Qui, all’articolo 2, si legge che vanno applicate le disposizioni del decreto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e agli studenti di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104. Non si fa dunque riferimento a una sola componente di disabilità (quella grave, rispondente all’art. 3 comma 3 della suddetta Legge), ma anche a quella di intensità non grave, corrispondente al profilo descritto nel comma 1. Inoltre, si legge, “l’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale”.
Legge 104: studenti disabili e insegnanti di sostegno, come funziona
Gli insegnanti di sostegno sono assegnati agli studenti che rispondono ai profili di disabilità descritti nella Legge 104. Dopo l’iscrizione all’istituto scolastico e previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla Asl di competenza che attesti dunque la disabilità dello studente, la scuola si incaricherà di richiedere personale docente di sostegno.
Legge 104: insegnanti di sostegno per studenti disabili, la normativa
Il riferimento normativo da considerare richiama sempre la Legge 104, articolo 12, comma 5. “All’individuazione dell’alunno come persona handicappata e all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione”.
Per quanto riguarda il profilo, questo illustra le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno, ponendo in rilievo difficoltà di apprendimento determinate dallo stato di handicap, le possibilità di recupero e le capacità da sostenere e sollecitare nello svolgimento delle attività e “nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata”.
Legge 104: Piano educativo individualizzato
All’articolo 7 del Dlgs n. 66/2017 si parla giustappunto del Piano educativo individualizzato. Quest’ultimo è elaborato e approvato dai docenti e dai genitori, nonché dalle figure professionali interne. Le quali interagiscono con lo studente con disabilità e tengono dunque conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento. La finalità è di creare un ambiente di apprendimento in una dimensione che valorizzi le facoltà dello studente. Definendo anche “gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione”. Inoltre il PEI è redatto a ogni inizio di anno scolastico e viene aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona sopraggiunte. Infine è anche soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno finalizzate a verificare il raggiungimento degli obiettivi e il percorso svolto.
Legge 104: Gruppi per l’inclusione scolastica
L’articolo 9 va invece a modificare l’articolo 15 della Legge 104, relativo ai gruppi per l’inclusione scolastica. Qui si stabilisce che presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il cosiddetto GLIR, ovvero il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale. Quest’ultimo ha diversi compiti da svolgere. Tra questi fare da consulenza e proposta all’SUR per definire, attuare e verificare gli accordi di programma con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro. Inoltre ha il compito di supportare i GIT, ovvero i Gruppi per l’inclusione territoriale, e le reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale scolastico.
Legge 104: Gruppi per l’inclusione territoriale
Il GIT è composto da un dirigente scolastico che ne ricopre il ruolo di presidente. Più altri 3 dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e un docente per il secondo ciclo di istruzione. Tali personalità sono nominate con decreto dell’USR. Il GIT dovrà ricevere dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, verificandole e formulando relativa proposta all’USR. Sono dunque i GIT ad avanzare la richiesta per le ore di sostegno.
Inoltre si precisa che le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal Miur nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Ciò avviene di concerto con l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, interno al Miur stesso.
Legge 104: Gruppo di lavoro per l’inclusione
Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) è invece composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente da personale Ata. Nonché da specialisti Asl del territorio di riferimento. Il gruppo è presieduto dal dirigente scolastico. E il suo compito è quello di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione, oltre ai docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. In sede di definizione di Piano di inclusione e di PEI, il GLI si avvale della consulenza di studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità. Nonché delle istituzioni pubbliche e private che sono presenti sul territorio.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it