Nei contratti di lavoro, un istituto di grande diffusione è il cosiddetto patto di prova, il quale trova applicazione nel periodo di prova. Vediamo di seguito cosa intendiamo con questi termini e cosa prevede la legge in proposito, soffermandoci poi nello specifico del ccnl commercio.
Periodo di prova: che cos’è e quali sono le finalità
La finalità del periodo di prova è appunto la prova sul luogo di lavoro del soggetto che, al termine di esso, potrebbe dimostrare di avere le caratteristiche idonee a ricoprire determinate mansioni. È insomma un test che il datore di lavoro fa al potenziale suo dipendente, al fine di verificare se entrambi hanno convenienza a proseguire il rapporto di lavoro in modo continuativo. Ovviamente il periodo di prova trova la sua fonte guida nella legge, precisamente all’art. 2096 del Codice Civile, il quale parla di assunzione in prova.
L’elemento temporale della durata è invece variabile e non prefissato; avrà la sua fonte normativa nei contratti collettivi nazionali e, appunto, sarà variabile in base alla qualifica e alle funzioni che il lavoratore andrebbe a svolgere. Un importante punto da sottolineare è che il recesso, da ambo le parti, è libero in ogni momento, e senza obbligo di alcun preavviso o del pagamento di un qualche tipo di indennità.
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Periodo di prova: quali sono i requisiti necessari
La legge è tassativa sul piano dei requisiti obbligatori a dare vita a tale periodo di prova. Essi debbono essere tutti sussistenti, anche a garanzia della posizione del potenziale dipendente e a tutela dei suoi diritti. In particolare, avremo che il patto di prova dovrà avere per forza forma scritta, a pena di nullità. Ciò è assicurato dall’inserimento nel contratto di lavoro individuale, di una specifica clausola. Inoltre dovrà indicare con precisione le mansioni previste nel periodo di prova, le quali dovranno poi restare tali e non cambiare.
Altro elemento fondamentale: tale periodo di prova dovrà seguire un limite massimo (e non oltre comunque i 6 mesi). Facoltativo per le parti stabilire una durata minima, la quale dovrà essere obbligatoriamente rispettata dalle parti. Ciò significa che il recesso di una delle parti, in questo specifico caso, sarà giustificato soltanto dalla giusta causa. Sempre a garanzia del lavoratore, il periodo di prova è sempre da retribuirsi.
Periodo di prova: cosa succede al termine
Al termine del periodo di prova, le eventualità sono due. O il lavoratore non supera tale test e non è quindi ritenuto idoneo da parte del datore di lavoro (in questi casi il licenziamento non prevede la forma scritta), oppure il lavoratore è confermato nelle mansioni svolte durante il periodo di prova. In questo caso, il rapporto di lavoro semplicemente prosegue, senza obbligo di conferme o avvisi di qualche tipo. In particolare, il periodo già svolto sarà computato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio.
Periodo di prova: il caso del tempo determinato e indeterminato nel ccnl commercio
È utile fare qualche cenno alla disciplina del periodo di prova, prevista con riguardo al settore del commercio. Distinguendo però tra contratto a tempo indeterminato e determinato. Circa il contratto a tempo indeterminato, va ricordato che tale lasso di tempo segue il limite massimo dei contratti nazionali (e in ogni caso, come già segnalato, non può superare i 6 mesi).
Il ccnl commercio, nello specifico dei contratti a tempo indeterminato, prevede durate massime variabili a seconda della rilevanza delle mansioni ricoperte. Abbiamo pertanto che un lavoratore inquadrato al sesto o settimo livello, avrà una durata massima pari a 45 giorni, mentre un quadro o un lavoratore rientrante nel primo livello, dovrà svolgere un periodo di prova pari a 6 mesi. Ciò significa che maggiore è la responsabilità assegnata, maggiore è il periodo di test cui è sottoposto il potenziale dipendente.
Invece, sul piano dei contratti a termine, il discorso cambia: infatti la normativa prevede che il contratto individuale di lavoro potrà contenere la clausola relativa alla prova, la quale potrà essere modulata liberamente dalle parti. Con il limite però che non potrà, in nessun caso, essere disposta dalle parti una durata del periodo pari a quella del rapporto di lavoro; e non potrà essere fissata una durata superiore a quella prevista per il lavoratore qualificato, inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
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