Regime forfettario 2019: requisiti entrata, il chiarimento Mef sui furbi
Regime forfettario 2019 per i titolari di partita Iva: arrivano i chiarimenti del Mef sulle modifiche effetto dell’ultima Legge di Bilancio
Regime agevolato per i titolari di partita Iva: arrivano i chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) sulle modifiche effetto dell’ultima Legge di Bilancio. Con le precisazioni si intendeva rispondere alle recenti interrogazioni della VI Commissione Finanze della Camera.
Regime forfettario 2019: il rischio delle nuove opportunità di accesso
La domanda posta dall’On. Giulio Centemero riguarda la recente modifica della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge del 23 dicembre del 2014 n.190. Dunque, il nodo della questione è se si possano considerare “incluse nel regime agevolato le partite Iva aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale”.
Nel comma 54 dell’articolo 1 viene stabilito che le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni si vedono applicato il regime forfettario “se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”. Tuttavia, bisogna considerare che – come da modifica della lettera d-bis) del comma 57 – non possono avvalersi del regime forfettario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
Ecco allora che il quesito nasce in relazione al fatto che potrebbero essere avviati dei rapporti professionali esclusivamente per l’opportunità di beneficiare dell’aliquota agevolata. In pratica, ciò avverrebbe attraverso la trasformazione di rapporti di lavoro dipendenti in attività di lavoro autonomo.
Regime forfettario 2019: i chiarimenti del Mef
Se si rispettano le condizioni previste dalle modifiche alla legge in oggetto, a partire dal tetto di ricavi/compensi ragguagliati in un anno, non vi sono ostacoli per l’accesso al regime isolato. E questo anche in luogo di iscrizioni a un ordine professionale. D’altra parte, per evitare “artificiose frammentazioni” di attività d’impresa o lavoro autonomo al solo scopo di beneficiare di un regime fiscale più conveniente bisogna prendere come riferimento l’attività effettivamente svolta.
Quindi, se il contribuente esercita, di fatto, un’attività collegata a quella svolta effettivamente (da un Srl, per esempio) non può rimanere all’interno del regime forfettario.
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