Come cambia il fermo amministrativo nel 2019
Importanti cambiamenti sul fronte delle sanzioni sui veicoli e sul fermo amministrativo con il Decreto Sicurezza. Tutte le principali novità sono state incluse in una recente circolare diffusa dal Ministero dell’Interno, nella quale sono raccolte le principali indicazioni operative e applicative in materia. La circolare ha infatti come oggetto il seguente. “Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis del Codice della Strada. Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo”. Il DL 113/2018 (cd. Decreto Sicurezza) ha infatti riscritto le norme relative agli articoli sopraccitati, e più precisamente:
- Misura cautelare del sequestro amministrativo;
- Sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo;
- Nuove disposizioni per semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo.
Fermo amministrativo 2019: custodia veicoli fermati o sequestrati, affido in custodia
Il DL 113/2018 ha riscritto gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada rafforzando il principio generale in base al quale l’obbligo di affidamento immediato del veicolo in capo all’avente diritto alla custodia rappresenta la regola generale. Fatta eccezione per l’espresso rifiuto o la documentata situazione di impossibilità di affidarlo perché la persona è priva di requisiti morali o personali per assumere la custodia, la regola generale dovrà essere “assolutamente rispettata”. Tale principio va esteso anche agli altri tipi di veicoli, inclusi ciclomotori e motocicli.
Fermo amministrativo 2019: custodia veicoli fermati o sequestrati, reperibilità avente diritto
Nell’eventualità di applicazione di misure del fermo o del sequestro amministrativo, “l’operatore di polizia dovrà fare concretamente tutto il possibile per affidare il veicolo all’avente diritto alla custodia, restando l’affidamento al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto un’ipotesi assolutamente residuale”. Pertanto, nell’eventualità in cui il proprietario non sia a bordo del veicolo, questi dovrà essere prontamente contattato e invitato ad assumerne la custodia. Se questi non risulta reperibile o non vuole/può assumere la custodia del veicolo, allora questa dovrà essere affidata al conducente e, di seguito, ad altri soggetti che ne hanno diritto (usufruttario, utilizzatore nel regime di leasing…).
Fermo amministrativo 2019: casi particolari – Parte 1
Le disposizioni sopraccitate valgono anche per le violazioni riguardanti l’uso del casco che determinano il fermo amministrativo.
In caso di violazione che causa la sanzione relativa alla sospensione della carta di circolazione, la polizia stradale provvede al fermo amministrativo e ritira il documento per trasmetterlo all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per poi restituirlo al termine del periodo di fermo.
Fermo amministrativo 2019: casi particolari – Parte 2
Altro caso particolare riguarda il fermo amministrativo in caso dell’articolo 74 del DPR 309/90, nel quale si prevede una particolare forma di fermo amministrativo nell’eventualità di condotte connesse alle sostanze stupefacenti integranti illecito amministrativo. “Quando il soggetto responsabile, nel compimento dell’attività illecita, abbia l’immediata e diretta disponibilità di un ciclomotore, questo dovrà essere sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 30 giorni, con conseguente ritiro del certificato di circolazione che sarà conservato agli atti dell’organo di polizia procedente e restituito al termine del periodo di fermo”. L’affido del veicolo seguirà le regole generali con riferimento alle nuove disposizioni sopraccitate.
La procedura di affidamento in custodia all’avente diritto del veicolo non è applicato quando il conducente del veicolo immatricolato all’estero o con targa europea non prevede a pagare immediatamente la sanzione amministrativa prevista.
Fermo amministrativo 2019: adempimenti amministrativi conseguenti – Parte 1
La circolare prosegue precisando che quando l’agente che si occupa dell’accertamento ha necessità di sottoporre un veicolo alla misura del sequestro o del fermo amministrativo, è necessario verificare immediatamente l’eventuale presenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari già trascritti presso il PRA consultando la relativa banca dati.
Inoltre, al fine di documentare l’esecuzione del sequestro o del fermo amministrativo e l’affidamento in custodia del veicolo, dovranno essere redatti appositi verbali distinguendo l’eventuale soggetto a cui il veicolo è affidato in custodia (avente diritto, custode-acquirente convenzionato o deposito autorizzato dal Prefetto). Negli ultimi due casi bisognerà specificare le ragioni alla base del mancato affido in custodia all’avente diritto.
Fermo amministrativo 2019: adempimenti amministrativi conseguenti – Parte 2
Si attende ancora l’adeguamento delle procedure informatiche relative alla gestione dei flussi informativi del sistema SIVeS. In attesa del completamento di queste procedure, nell’eventualità in cui il veicolo in stato di sequestro o fermo amministrativo sia consegnato a un custode-acquirente, il verbale dovrà essere trasmesso immediatamente alla Prefettura competente. Sempre alla Prefettura dovranno essere trasmessi i verbali di sequestro amministrativo in caso di consegna del veicolo a un deposito autorizzato del Prefetto, nelle province in cui non è stato nominato un custode-acquirente. In caso di affido all’avente diritto, il verbale di contestazione e quello di sequestro dovranno essere inoltrati alla Prefettura competente entro i 10 giorni seguenti all’accertamento dell’illecito al fine di attivare le procedure di confisca.
Il veicolo oggetto di sequestro amministrativo dovrà essere segnalato con uno o più adesivi recante la dicitura “Veicolo sottoposto a sequestro”.
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo dovranno essere apposti uno o più sigilli seguendo le disposizioni decreto del Ministero dell’Interno n. 71 del 25 marzo 2004.
Sequestro e fermo amministrativo 2019: le sanzioni
In caso di rifiuto di custodia o omissione di trasporto di veicolo sequestrato, l’avente diritto sarà sanzionato a livello pecuniario. E la sua patente sarà sospesa da 1 a 3 mesi. In materia di fermo amministrativo, invece, “non è stato previsto che la violazione trovi applicazione anche nel caso di semplice omissione del trasporto o della custodia con la conseguenza che può essere punito con le sanzioni previste dall’art. 214 comma 1 del Codice della Strada, solo l’obbligato ad assumere la custodia che si sia manifestatamente rifiutato. Per tale violazione è prevista una sanzione pecuniaria e la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi”.
Tali sanzioni sono da applicare solo nell’eventualità in cui l’avente diritto si rifiuta di assumere la custodia o trasportare il veicolo sequestrato. E che sia presente al momento dell’illecito.
Sequestro e fermo amministrativo 2019 per reati: le novità – Parte 1
La confisca amministrativa del veicolo è sempre disposta nell’eventualità in cui sia stato commesso un reato diverso da quelli previsti dal Codice della Strada con il veicolo.
Inoltre, “il Codice della Strada prevede il sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo, per una serie di violazioni di carattere penale”. Ebbene, in questi casi “l’avente diritto deve assumere la custodia del veicolo fino all’emanazione dei provvedimenti successivi”. Il riferimento per le sanzioni è all’articolo 213 del Codice della Strada.
Sequestro e fermo amministrativo 2019 per reati: le novità – Parte 2
Infine, per quel che concerne le ipotesi di reato previste dal Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 224 del CdS stesso. Secondo tali disposizioni “l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni […] quindi affidandolo all’avente diritto alla custodia”. Come per i casi sopraelencati, in caso l’avente diritto sia irreperibile si passa direttamente all’affido al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto.
Circolazione con veicolo confiscato: cosa succede
La circolazione del veicolo confiscato ma non riconsegnato secondo le modalità vigenti, non determinano l’applicazione delle sanzioni previste per la circolazione del veicolo in stato di sequestro o fermo amministrativo. Infatti, va a configurare “il reato di appropriazione indebita”. Il veicolo dovrà essere recuperato e messo a disposizione del custode-acquirente se il veicolo sia stato alienato a suo favore; oppure all’Agenzia del Demanio, che indicherà le modalità e il soggetto a favore del quale effettuerà l’alienazione.
Infine, dell’avvenuto ritiro del veicolo da parte del soggetto legittimato deve essere redatto apposito verbale di riconsegna”.
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