Il giorno 11 febbraio 1929 avviene la stipula fra l’Italia e la Santa Sede i Patti Lateranensi. Le trattative cominciarono ben tre anni prima, nel 1926.
I Patti Lateranensi sono sottoscritti da due plenipotenziari, per parte di S. Santità Pio XI il Sig. Cardinale Pietro Gasparri e per parte di S. Maestà il Sig. Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo.
Gli accordi raggiunti nel 1929 vengono inseriti nella Costituzione italiana del 1947.
I rapporti tra Stato e Chiesa prima dei Patti Lateranensi
Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato, unilateralmente, dalla c.d. “legge delle Guarentigie” approvata dal Parlamento italiano il 3 maggio 1871, dopo la presa di Roma. La legge delle Guarentigie non venne mai riconosciuta dai Pontefici, da Pio IX in poi.
Che cosa sono i Patti Lateranensi, articoli e cosa cambiò
I Patti Lateranensi prendono il nome dal palazzo di San Giovanni in Laterano, lì dove si firmarono gli accordi. I Patti mettono fine alla c.d. questione romana, che dal 1870 aveva causato non pochi disagi alla città di Roma.
Inoltre, a seguito di questi, la Chiesa cattolica ha riconosciuto l’esistenza di uno Stato italiano ed ha accantonato definitivamente ogni pretesa giuridica sul territorio di Roma.
I Patti Lateranensi comprendono un Trattato politico, una Convenzione finanziaria e un Concordato
Nel Trattato venivano definiti i reciproci rapporti sul piano del diritto internazionale tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Il Concordato, riguardava la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la confessione cattolica. Il Trattato, tuttavia, aveva al suo interno disposizioni di carattere concordatario e non solo disposizioni di diritto internazionale.
Il Trattato, con quattro allegati – 1. Territorio dello Stato della Città del Vaticano; 2. Immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi; 3. Immobili esenti da espropriazioni e da tributi; 4. Convenzione finanziaria – nel primo Articolo afferma che:
“L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”.
Patti Lateranensi: Trattato e Convenzione finanziaria
Nella prima parte del Trattato, di carattere giuridico-politico, l’Italia riconosceva la personalità giuridica internazionale della Santa Sede, la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, il diritto di legazione attivo e passivo e la piena proprietà sulle basiliche di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo e sul palazzo pontificio di Castel Gandolfo.
La seconda parte era costituita dalla Convenzione Finanziaria che impegnava l’Italia a riparare i danni inferti alla Santa Sede con l’occupazione di Roma del 1870 (questione romana). L’elargizione di questa indennità risarciva il papa per la perdita del potere temporale.
Patti Lateranensi: il Concordato
La terza e ultima parte dei Patti Lateranensi è costituita dal Concordato.
Il Concordato regolava “le condizioni della religione e della Chiesa in Italia”, riaffermando il carattere cattolico dello Stato. Questo imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano e affermava alcuni privilegi per la Chiesa cattolica. Il Concordato, per esempio, conferisce al matrimonio religioso effetti civili e stabilisce che le cause di nullità debbano essere di competenza dei tribunali ecclesiastici.
Questa parte del Patti Lateranensi definisce anche fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cattolica, che diventa obbligatoria nelle scuole elementari e medie.
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Cosa è cambiato negli Anni ’80 con Bettino Craxi
I Patti Lateranensi, per la sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, sono stati rivisti e modificati nel 1984 (sottoscritti dall’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal segretario di stato, il cardinale Casaroli).
Il nuovo Concordato, abolisce una serie di privilegi della Chiesa cattolica incompatibili con uno Stato laico e pluralista e, soprattutto, abroga il confessionismo statale, affermando la neutralità dello Stato in materia religiosa:
“Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”
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