Timbro Poste Italiane nullo sui buoni fruttiferi e prescrizione. Cosa accade

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:07 Autore: Daniele Sforza

Quando il timbro apposto sui buoni fruttiferi di Poste Italiane risulta nullo e annulla i termini di prescrizione? Il fatto.

Timbro Poste Italiane nullo buoni fruttiferi
Timbro Poste Italiane nullo sui buoni fruttiferi e prescrizione. Cosa accade

Poste Italiane e timbro sul buono fruttifero


Il timbro apposto sui buoni fruttiferi di Poste Italiane può risultare nullo se illeggibile. Inoltre continua l’eterna diatriba tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi degli anni Ottanta e gli uffici postali che consentono un rimborso inferiore alle aspettative, ma soprattutto a quanto effettivamente dovuto. In materia spiccano diverse sentenze giurisprudenziali e azioni legali a tutela dei consumatori, che hanno consentito a questi ultimi di avere quanto realmente gli spettava, condannando così Poste Italiane al risarcimento.

Buoni fruttiferi di Poste Italiane: quando il timbro è nullo per il rimborso

La casistica di sottoscrittori di buoni fruttiferi postali rimborsati da Poste dopo essere andati in tribunale si amplia ancora di più e soprattutto si arricchisce di precedenti. Ad esempio, il collegio di Torino dell’Arbitro Bancario ha pubblicato una sentenza lo scorso 27 novembre obbligando Poste Italiane a rimborsare un risparmiatore che era titolare di due buoni fruttiferi emessi nel 1987. E pertanto dopo l’entrata in vigore del decreto Gava-Goria del 1986, che di fatto dimezzava gli interessi dei buoni.

Al titolare dei buoni era negato il riconoscimento degli interessi pubblicati sul retro dei buoni, nonostante l’ufficio postale avesse apposto un timbro che certificava quanto esplicato sul decreto. Infatti, inizialmente Poste ha accreditato gli interessi relativi ai primi 20 anni, ma non quelli effettivamente dovuti negli ultimi 10 anni. Interessi che l’Arbitro Bancario ha obbligato Poste a risarcire, cosicché il titolare ha avuto 8 mila euro in più.

La decisione è da addursi alla nullità del timbro, valido solo per i primi 20 anni di titolarità, ma non per gli ultimi 10 anni. Insomma, un nuovo precedente che spingerà i titolari dei buoni fruttiferi degli anni Ottanta a verificare attentamente tutte le condizioni per capire se l’importo effettivamente spettante sia maggiore rispetto a quello che Poste vorrebbe accreditare.

Poste Italiane: timbro sui buoni fruttiferi, quando è nullo

Un altro caso in cui il timbro sui buoni fruttiferi risulta nullo è quando questi è divenuto illeggibile. A chiarire sul caso un consulente di Blue Rating, che ha risposto a un utente che si era visto rifiutare dalle Poste un buono appartenuto in precedenza a sua madre perché caduto in prescrizione. Ebbene, prendendo a riferimento alcune sentenze di giustizia e della Cassazione, un timbro illeggibile risulta nullo. E annulla dunque le pretese di prescrizione da parte di Poste Italiane.

A tal proposito la sentenza da prendere a riferimento è la R.G. 5290/2012 emessa il 27 luglio 2016 dal Tribunale di Cosenza su un buono fruttifero che non è stato pagato perché caduto in prescrizione. Tuttavia, nel caso specifico, è stato considerato illegittimo il timbro apposto sul buono vista la sua illeggibilità. “L’illeggibilità del timbro”, scrive Marco Muffato, “esclude che le Poste possano avvalersi del contenuto dello stesso, inclusa la prescrizione”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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