Pensioni quota 100: requisiti e domanda, la circolare attuativa Inps
Ultime notizie su pensioni Quota 100: l’Inps ha diffuso l’attesa circolare attuativa contenente i requisiti e le modalità di presentazione della domanda.
Circolare Inps su Quota 100
L’attesa circolare attuativa Inps sulle pensioni Quota 100 è finalmente arrivata. L’ha diffusa l’Istituto previdenziale nella giornata di martedì 29 gennaio 2019. La circolare contiene le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, nonché le istruzioni relative alla pensione Quota 100, alla proroga di Opzione donna e alla pensione anticipata precoci. In questo articolo andremo a sintetizzare gli aspetti principali relativi alle disposizioni su Quota 100, mentre in fondo vi lasceremo il pdf della circolare Inps n. 11/2019 al fine di poterla consultare nella sua versione integrale.
Pensioni Quota 100: requisiti e beneficiari
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione Separata che perfezionano i requisiti di età (62 anni) e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni nel triennio 2019-2021, possono accedere alla pensione Quota 100. Il requisito anagrafico sopra riportato non è adeguato agli incrementi della speranza di vita. Mentre per quanto riguarda il raggiungimento del requisito contributivo si valutano i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo in favore dell’assicurato.
Tuttavia resta “il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”. Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, la gestione alla quale fa riferimento terrà conto delle regole relative al proprio ordinamento per la presentazione della domanda di pensione. Per il raggiungimento dei requisiti di accesso sarà possibile accedere anche alla facoltà di opzione e a quella di computo.
Pensioni Quota 100: divieto di cumulo con reddito da lavoro
I beneficiari di Quota 100 non potranno contemporaneamente lavorare negli anni di accesso alla nuova forma di uscita anticipata. In pratica vige il divieto di cumulo con reddito da lavoro, fatta eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale fino a un massimo di 5.000 euro annui. Il superamento di questo limite comporterà la sospensione della misura.
Pensioni Quota 100: cumulo contributi
Come anticipato è consentito il cumulo dei periodi assicurativi, su domanda dell’interessato. Quest’ultimo avrà la possibilità di cumulare tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’Inps. Tuttavia si precisa che i periodi assicurativi coincidenti possono essere considerati una sola volta ai fini del diritto pensionistico e valorizzati interamente ai fini della misura del trattamento. Se i periodi contributivi coincidono, ai fini del diritto, andranno neutralizzate quelli versati/accreditati presso la gestione nella quale risultano presenti il maggior numero di contributi.
Inoltre, “nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo”.
Pensioni Quota 100: modalità e termini di uscita
I termini e le modalità di uscita differiscono se il beneficiario di Quota 100 è un dipendente del settore privato o un lavoratore del pubblico impiego. Le uscite anticipate seguono dunque lo schema qui sotto riportato.
- Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi.
- Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018: diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
- Requisiti maturati dal 1° gennaio 2019: diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
- Lavoratori del pubblico impiego.
- Requisiti maturati entro il 29 gennaio 2019: diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- Requisiti maturati dal 30 gennaio 2019: dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti e non prima del 1° agosto 2019.
Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa dall’AGO, la prima decorrenza utile è fissata la primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.
- Personale comparto Scuola e AFAM: restano vigenti le disposizioni contenute nella Legge n. 449/1997 (articolo 59, comma 9).
Pensioni Quota 100: la circolare attuativa in pdf
Cliccando sul link sottostante potrete consultare l’intera circolare e le nuove disposizioni legate alle forme di pensione anticipata 2019.
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