È risaputo che la tematica del risarcimento danni è diffusissima nei processi civili e di grande attualità. Ne abbiamo già parlato più volte, come nel caso dei danni per insidia stradale. Ora esaminiamo quello che è soprannominato danno punitivo, un tipo di lesione ad un bene protetto della legge, che è stato originariamente configurato in ambienti anglosassoni.
Danno punitivo: come può definirsi e quando ricorre
Anzitutto occorre premettere che, nella legge italiana, non esiste una norma che espressamente lo disciplina. Esso però è concetto ormai comunemente utilizzato dalla giurisprudenza e può definirsi come quella quantità di denaro che l’autore dell’illecito e del danno, paga alla persona danneggiata, come “punizione” per la condotta messa in atto. Tale somma è pertanto ulteriore rispetto al risarcimento danni, così come configurato nel Codice Civile. Il danno punitivo è da intendersi allora come una sanzione pecuniaria verso l’autore dell’illecito.
La dottrina, in mancanza di espressa previsione di legge, è di aiuto nel capire quando sussiste anche il danno punitivo. Pertanto abbiamo che tale pregiudizio è punibile laddove sia il risultato di una grave negligenza da parte dell’autore, oppure addirittura sia frutto di una condotta volontaria e dolosa, cioè finalizzata a danneggiare un qualche bene tutelato dalla legge.
Danno punitivo: casi in cui è previsto implicitamente dalla legge
La giurisprudenza sta iniziando a dare valore anche a questo tipo di danno. E anche sulla base del fatto che, nella legge italiana, ci sono norme che implicitamente, riconoscerebbero una qualche forma di danno punitivo. Vediamole brevemente.
Anzitutto, un danno punitivo può essere rinvenuto nella disposizione che disciplina, nel codice di procedura civile, il cosiddetto risarcimento per lite temeraria, ovvero per lite giudiziaria intrapresa con mala fede o colpa grave (nella consapevolezza di non aver alcuna possibilità di ottenere ragione in tribunale). Altra ipotesi implicita è individuabile nel caso di separazione personale dei coniugi. Tale danno è configurato laddove sussistano gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. In questi casi, il giudice può disporre anche un risarcimento danni, a carico di uno dei genitori. Un ulteriore caso di danno punitivo si può scorgere nell’illecito relativo alla diffamazione a mezzo stampa. Ciò in quanto la vittima di tale reato, oltre alla richiesta di risarcimento danni, può chiedere una ulteriore somma a titolo di punizione; proporzionata in base alla gravità della condotta dell’autore dell’illecito.
Danno punitivo: i primi orientamenti della giurisprudenza
Sulla base delle considerazioni fatte sopra, circa la previsione implicita del danno punitivo in alcune norme, la giurisprudenza sta cominciando a riconoscere anche questo tipo di lesione. Cioè i giudici possono, discrezionalmente, individuare una somma da far pagare all’autore dell’illecito, a titolo di punizione. Vero è però che sarebbe auspicabile un intervento del legislatore su questo tema, che finalmente riconosca con legge in modo espresso, la rilevanza del danno punitivo. Con ciò peraltro allineandosi agli ordinamenti giuridici di altri paesi occidentali.
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