Conguaglio busta paga e denunce contributive 2018, la circolare

Pubblicato il 30 Gennaio 2019 alle 14:18 Autore: Guglielmo Sano

Conguaglio busta paga: ’Inps fornisce dei chiarimenti relative alle denunce contributive per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

Conguaglio busta paga e denunce contributive 2018, la circolare
Conguaglio busta paga e denunce contributive 2018, la circolare

Con una recente circolare l’Inps fornisce dei chiarimenti riguardo alle operazioni di conguaglio previdenziale – anno 2018 – per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica. Nello specifico, la circolare si riferisce alle denunce contributive presentate con flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, enti e aziende.

Conguaglio busta paga: denunce contributive e conguaglio previdenziale annuo

Tutti i sostituti di imposta che erogano redditi da lavoro dipendente, dunque, che versano contributi in relazione alla retribuzione, devono trasmettere ogni mese – in via telematica – denunce contributive, le informazioni necessarie al calcolo dei contributi e per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali oltre che per l’erogazione delle prestazioni.

Ora, in particolare per quanto riguarda le operazioni di conguaglio previdenziale, il sostituto d’imposta deve tenere conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere con il lavoratore; tuttavia, deve considerare anche di tutti i redditi provenienti dai rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore stesso. Quindi, se una parte dei redditi proveniente da rapporto di lavoro subordinato è erogata da un altro soggetto le operazioni di conguaglio devo essere svolte dal datore di lavoro principale. Per quest’ultimo deve intendersi quello con cui il lavoratore ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

Ecco allora che la circolare indica come “effettuare le operazioni di conguaglio per l’anno 2018 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato”.

Conguaglio busta paga: termini e sanzioni

Da ricordare a questo punto che il massimale contributivo per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche per il 2018 è pari a 101,427 euro. Invece, sempre per il 2018, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta un’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 46.630 euro; in pratica, 3.886 euro mensili. Rispetto ai termini, nella circolare si precisa che le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione pubblica devono effettuare le operazioni di conguaglio entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto di conguaglio.

Poi il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio. Detto ciò, resta fissato il termine del 16 marzo 2019. Se le operazioni di conguaglio sono effettuate oltre tale termine verranno maggiorate da somme aggiuntive come stabilito dalle norme specifiche.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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