Un interessante quesito che merita risposta è quello relativo ai diritti che i figli del genitore defunto, vanterebbero sull’eredità e quindi sul patrimonio del de cuius, nel caso in cui quest’ultimo abbia compiuto una o più donazioni quando era in vita. Vediamo di seguito che cosa dice al riguardo la legge e come quindi possono comportarsi i figli in situazioni come questa.
Donazione genitore: il diritto alla legittima per il figlio
Anzitutto, al fine di chiarire il rapporto tra eventuali donazioni in vita e diritti dei figli sul patrimonio ereditato, è opportuno richiamare il concetto di “legittima”. Essa può definirsi come quella quota di eredità, obbligatoriamente prevista per i familiari più stretti (tra cui come ovvio i figli). Ciò perché il patrimonio della persona defunta è sempre da suddividersi in base a quanto stabilito nel testamento o, in mancanza, in base a quanto previsto nel Codice Civile. I figli sono appunto detti legittimari e la legge fissa, tassativamente, i criteri di quantificazione di queste quote. Il testatore può infatti disporre di solo una parte del suo patrimonio, la restante è destinata ad essere oggetto di diritto alla legittima.
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Donazione genitore: come comportarsi in caso di lesione del diritto alla legittima
Dicevamo della possibilità che un genitore faccia una donazione (anche ingente) e, di fatto, spogli il suo patrimonio delle quote di legittima. Potrebbe farla ad un amico o ad una associazione, magari per fare uno sgarbo ad uno o più figli. In questi casi, i figli sono tutelati nei loro diritti sul patrimonio, attraverso la cosiddetta “azione di riduzione“.Essa ha la funzione di riparare la lesione alla legittima e comporta che il titolare di legittima citi in tribunale il donatario, al fine che il giudice dichiari invalide le donazioni (e le eventuali disposizioni testamentarie che hanno leso le quote di legittima). L’azione è rivolta non all’ottenimento di uno o più specifici beni, bensì la quota economica corrispondente.
Donazione genitore: la collazione come strumento di tutela dei diritti dei figli
Rispetto a tale azione di riduzione, esiste un’operazione anteriore ad essa, idonea a ricostruire quali e quante donazioni sono state fatte in vita dal defunto. Tale operazione prende il nome di “collazione” e appunto mira a capire se, attraverso atti di liberalità, si siano verificate lesioni alla quota di legittima dei figli. Essa è disciplinata dal Codice Civile come vero e proprio obbligo in capo agli eredi, tra cui i figli. Tale strumento, avendo come scopo la ricostruzione del quadro delle donazioni in gioco, avrà l’indubbia utilità di consentire un’azione di riduzione nella piena consapevolezza di quali siano i beni coinvolti.
Donazione genitore: lo strumento ulteriore della petizione di eredità
Per tutelare i diritti dei figli c’è un altro strumento completamente diverso da quanto detto sopra. Esso merita di essere richiamato e prende il nome di petizione di eredità.
La sua finalità è quella di ottenere la restituzione di uno o più beni ereditati agli eredi aventi diritto, in quanto tali beni risulterebbero in possesso di chi non ne ha effettivo diritto e non voglia restituirli (perché ritiene di avere diritti sull’eredità, che invece non gli spettano). In queste circostanze, l’avente diritto può fare causa al possessore, al fine di ottenerne la riconsegna.
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