Procedura alternanza permessi Legge 104
L’articolo 33 della Legge 104 stabilisce per i lavoratori dipendenti che sono familiari di persone con handicap in situazione di gravità a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito. Lo scopo è quello di assistere i familiari disabili, pertanto la maggior parte della giornata presa come permesso dovrà essere fruita proprio in tal senso. Anche i lavoratori disabili in situazione di gravità possono fruire dei permessi: potendo scegliere tra 2 ore giornaliere o, in alternativa, 3 giorni mensili.
Legge 104: permessi per lavoratori con certificato di handicap
Il certificato di handicap con connotazione di gravità, rispondente a quanto stabilito dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104, sarà condizione essenziale per poter fruire dei permessi lavorativi. Attenzione: si precisa che il certificato di handicap da solo non basta. Per poter dare diritto ai giorni di permesso retribuito spetta infatti la certificazione della connotazione di gravità: non è sufficiente dunque il solo handicap (articolo 3, comma 1), ma l’handicap in situazione di gravità (articolo 3 comma 3). Questo certificato è rilasciato da apposita commissione medica finalizzata ad attestare la situazione di handicap.
Tuttavia c’è la possibilità di poter far valere anche un certificato provvisorio, come stabilito dalla Legge n. 423/1993, modificato poi dalla Legge 144/2014. In pratica, se la commissione medica non si è pronunciata entro 45 giorni, il soggetto ha la possibilità di farsi rilasciare dal medico specialista il certificato provvisorio. Quest’ultimo, invero, può essere rilasciato anche dalla commissione medica stessa al termine della visita. Il medico di base ha invece potere di riconoscere la situazione di gravità per le persone con sindrome di Down, previa presentazione del cariotipo, ovvero l’esame che attesta la sussistenza di tale sindrome.
Infine si ricorda che qualora sia necessaria una revisione della situazione di handicap del soggetto, il certificato resta valido solo fino alla visita di revisione effettuata. Dopo la quale i diritti possono essere rinnovati o persi.
Legge 104: permessi, come fare domanda
Naturalmente, per ottenere i permessi retribuiti, sarà necessario presentare apposita domanda. Nel settore del pubblico impiego le domande, che fungono per lo più da autocertificazione, sono accolte dai dirigenti o dal personale preposto dell’amministrazione. Che avrà poi il compito di verificare i requisiti per la concessione dell’agevolazione.
Per quanto riguarda i lavoratori iscritti all’Inps, sul portale dell’Istituto sono disponibili i relativi moduli, ai quali andrà allegato il certificato di handicap attestante la situazione di gravità. I moduli sono 3:
- Hand 1: per genitori o affidatari di minori;
- Hand 2: per coniugi, genitori o familiari di portatori di handicap over 3;
- Hand 3: lavoratori dipendenti disabili con handicap in situazione di gravità.
Ovviamente in questo caso il modulo andrà trasmesso all’Inps e sarà proprio l’Istituto a verificare la correttezza dei requisiti e ad accogliere le richieste. La domanda andrà ripresentata solo nell’eventualità vi siano delle variazioni, altrimenti resta sempre valida.
Legge 104: alternanza permessi tra familiari, come funziona
Come riporta SuperAbile, l’Istat ha presentato un’istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero sull’alternanza dei permessi tra i familiari per assistere il parente con grave disabilità. In particolare, scrive Giorgia Di Cristofaro, se sia legittimo accordare i permessi sopraccitati in alternanza a più di un lavoratore per assistere il familiare con grave disabilità nell’ipotesi in cui questi assuma il domicilio presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado per un certo periodo di tempo.
Richiamando la normativa in merito, il Ministero ha ricordato che il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona con handicap in situazione di gravità. Il referente deve infatti essere unico e questi, come stabilito dal Consiglio di Stato con il parere n. 5078/2008, risponde a chi assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi come punto di riferimento della gestione generale dell’intervento”. E che ne assicuri il coordinamento e curi “la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”.
La Legge stabilisce dunque che il disabile possa essere assistito solo da un referente unico per volta, mentre non sono previsti soggetti che in alternativa possano ricoprire il ruolo del referente unico, a meno che questi non presentino istanza a loro volta per diventare referente unico per un certo periodo di tempo. E quindi in sostituzione del referente precedente.
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