A chi conviene la fattura elettronica nel forfettario
Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Esentati, per il momento, dal nuovo regime, i professionisti che operano nel regime agevolato (regime dei minimi e regime forfettario). Per loro non sussiste né il divieto né l’obbligo di aderire alla nuova fattura elettronica, ma la possibilità di avvicinarsi e di prendere confidenza con il nuovo mezzo potrebbe essere un suggerimento da prendere in considerazione. Anche perché l’esenzione da parte di chi opera nel regime forfettario potrebbe essere solo momentaneo e divenire obbligatorio in un secondo momento.
Fattura elettronica: regime forfettario escluso, la legge
Per parlare di esclusioni bisogna far riferimento alla normativa in merito, e in particolare alla Legge n. 205/2017, dove al comma 909 (lettera a) leggiamo quanto segue.
“Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Inoltre sono esonerati quelli “che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 4 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Quanto sopra riferito esonera i titolari di partita Iva che operano nel regime forfettario dall’obbligo di emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio, a patto che il destinatario non sia una pubblica amministrazione. Nei confronti dei soggetti privati, invece, gli stessi possono continuare a emettere fatture elettroniche come hanno fatto fino al 31 dicembre 2018.
Fattura elettronica e regime forfettario 2019: ulteriori istruzioni
Altro riferimento importante è quello del documento prot. 89575/2018 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Qui si legge che in caso in cui il concessionario/committente non abbia usato il servizio di registrazione il campo Codice/Destinatario del file della fattura elettronica deve essere compilato seguendo precise istruzioni. Con riferimento ai soggetti che operano nel regime di vantaggio o forfettario, la procedura è la seguente.
- Inserendo solo il codice convenzionale “0000000” (7 zeri) nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel regime di vantaggio o che applica il regime forfettario o sia un produttore agricolo (rif. DPR n. 633/1972, articolo 34, comma 6). In questo caso il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione della sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico. Inoltre, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie differenti dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione può essere effettuata anche tramite la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Fattura elettronica in regime forfettario 2019: conviene?
La scelta di operare nel regime di fattura elettronica implica comunque l’utilizzo di un Codice Destinatario. Ma soprattutto la possibilità di avvicinarsi ai nuovi obblighi, avendo il tempo necessario per assumere nei loro confronti una maggiore confidenza.
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