Nucleo familiare e reddito di cittadinanza
Dopo aver illustrato in questo nostro articolo come è possibile presentare la domanda per il Reddito di Cittadinanza cerchiamo di approfondire altri aspetti. In particolare vediamo chi può presentare la domanda e alcuni dettagli relativi alla composizione del nucleo familiare con specifico riferimento alla richiesta del RdC.
Reddito cittadinanza 2019, cosa è e chi può presentare la domanda
Intanto ricordiamo in cosa consiste la misura. Il Reddito di cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà. Mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Chi può presentare la domanda? – Cittadini italiani e dell’Unione Europea e Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato). E ancora Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano).
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
Sono esclusi dalla platea di potenziali beneficiari i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Reddito cittadinanza 2019, info su nucleo familiare
Per quanto riguarda il nucleo familiare, rispetto al reddito di cittadinanza, la sua composizione segue le stesse regole che si applicano ai fini Isee. Come ricorda il sito laleggepertutti.it il decreto n. 4 del 28 gennaio 2019 con disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni ha di fatto modificato le regole sulla composizione del nucleo familiare ai fini Isee. In quale maniera? Per quanto attiene al RdC i coniugi sono parte dello stesso nucleo familiare anche dopo la separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Altra modifica: il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.
Testo integrale art. 2 comma 5 decreto RdC e pensioni
Guardiamo il testo integrale dell’articolo 2 comma 5 del decreto in cui si parla espressamente del tema da noi affrontato.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
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